Il lavoro ha ad oggetto la lex Cornelia de sponsu e, in particolar modo, la questione riguardante la presenza o meno della fideiussio nel dettato legislativo, data l’apparente incongruenza di Gai 3.124. L’incongruenza, in realtà, non è altro che la conseguenza dell’integrazione (dell’Huschke) comunemente accolta della lacuna presente nel manoscritto: Gaio infatti in essa non stava affrontando – come si ritiene – il problema della sanzione in caso di mancato rispetto del dettato legislativo, bensì un altro problema, forse più spinoso, cioè quello di stabilire se il limite di ventimila sesterzi per gli sponsores e i fidepromissores fosse da rapportare al debito garantito o alla quota virile, dato che essi, a seguito della lex Furia, “in viriles partes obligantur”. Ciò spiegherebbe perché il giurista, dopo aver affermato che la lex Cornelia era comune a tutte e tre le forme di garanzia personale, menzioni subito dopo solo gli sponsores e i fidepromissores, escludendo i fideiussores: questi ultimi, infatti, in solidum obligantur, per cui era logico che per loro il limite fosse quello del credito garantito. Nella parte finale, sono state fatte alcune ‘proposte’ di integrazione, ritenendo maggiormente verosimile che Gaio affermasse che il limite per le due forme di garanzia più antiche fosse da rapportare alla quota virile.[...]

La «lex Cornelia de sponsu» e la mancata menzione dei «fideiussores» in Gai 3.124

PARENTI, Lucio
2010-01-01

Abstract

Il lavoro ha ad oggetto la lex Cornelia de sponsu e, in particolar modo, la questione riguardante la presenza o meno della fideiussio nel dettato legislativo, data l’apparente incongruenza di Gai 3.124. L’incongruenza, in realtà, non è altro che la conseguenza dell’integrazione (dell’Huschke) comunemente accolta della lacuna presente nel manoscritto: Gaio infatti in essa non stava affrontando – come si ritiene – il problema della sanzione in caso di mancato rispetto del dettato legislativo, bensì un altro problema, forse più spinoso, cioè quello di stabilire se il limite di ventimila sesterzi per gli sponsores e i fidepromissores fosse da rapportare al debito garantito o alla quota virile, dato che essi, a seguito della lex Furia, “in viriles partes obligantur”. Ciò spiegherebbe perché il giurista, dopo aver affermato che la lex Cornelia era comune a tutte e tre le forme di garanzia personale, menzioni subito dopo solo gli sponsores e i fidepromissores, escludendo i fideiussores: questi ultimi, infatti, in solidum obligantur, per cui era logico che per loro il limite fosse quello del credito garantito. Nella parte finale, sono state fatte alcune ‘proposte’ di integrazione, ritenendo maggiormente verosimile che Gaio affermasse che il limite per le due forme di garanzia più antiche fosse da rapportare alla quota virile.[...]
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