Il contributo indaga il problema dell’esistenza di un fondamento costituzionale del diritto al cibo nell’ordinamento italiano, assumendo come punto di partenza la necessaria distinzione tra food safety (garanzia di alimenti igienicamente sicuri) e food security (garanzia di un accesso sufficiente e costante al nutrimento). Lo studio ripercorre i tentativi dottrinali volti a rintracciare un’autonoma esistenza di un diritto al cibo all’interno della Costituzione ed analizza, in particolare, l’inadeguatezza del ricorso alla c.d. clausola aperta dell’art. 2 Cost., alla tutela dell’ambiente (art. 9 Cost.) o ai limiti all’iniziativa economica del privato (art. 41 Cost.). La conclusione cui si perviene è che, in assenza di una previsione espressa, il diritto al cibo non goda di un riconoscimento costituzionale autonomo, beneficiando, al contrario, di una tutela solo mediata. In particolare, ciò che rileva è il profilo del food safety, inteso quale corollario del diritto alla salute sancito dall’art. 32 Cost.; contestualmente, il diritto al cibo inteso come food security, trova un proprio riconoscimento tramite l’art. 117, primo comma, Cost. Quest’ultimo rappresenta il “punto d’accesso” per i vincoli e gli obblighi derivanti dal diritto sovranazionale, il quale già riconosce il diritto dell’individuo ad un’alimentazione sufficiente. A completamento di tale quadro, il contributo esamina le criticità legate alla previsione di tale diritto negli Statuti regionali, evidenziando l’inadeguatezza dello strumento statutario a disciplinare tale diritto.
Brevi note sul diritto al cibo nella Costituzione italiana
Jakub Medda
2026-01-01
Abstract
Il contributo indaga il problema dell’esistenza di un fondamento costituzionale del diritto al cibo nell’ordinamento italiano, assumendo come punto di partenza la necessaria distinzione tra food safety (garanzia di alimenti igienicamente sicuri) e food security (garanzia di un accesso sufficiente e costante al nutrimento). Lo studio ripercorre i tentativi dottrinali volti a rintracciare un’autonoma esistenza di un diritto al cibo all’interno della Costituzione ed analizza, in particolare, l’inadeguatezza del ricorso alla c.d. clausola aperta dell’art. 2 Cost., alla tutela dell’ambiente (art. 9 Cost.) o ai limiti all’iniziativa economica del privato (art. 41 Cost.). La conclusione cui si perviene è che, in assenza di una previsione espressa, il diritto al cibo non goda di un riconoscimento costituzionale autonomo, beneficiando, al contrario, di una tutela solo mediata. In particolare, ciò che rileva è il profilo del food safety, inteso quale corollario del diritto alla salute sancito dall’art. 32 Cost.; contestualmente, il diritto al cibo inteso come food security, trova un proprio riconoscimento tramite l’art. 117, primo comma, Cost. Quest’ultimo rappresenta il “punto d’accesso” per i vincoli e gli obblighi derivanti dal diritto sovranazionale, il quale già riconosce il diritto dell’individuo ad un’alimentazione sufficiente. A completamento di tale quadro, il contributo esamina le criticità legate alla previsione di tale diritto negli Statuti regionali, evidenziando l’inadeguatezza dello strumento statutario a disciplinare tale diritto.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


