Da diverso tempo si parla ormai di intelligenza artificiale in relazione al diritto dei brevetti per invenzione industriale. Molti quesiti sono stati sollevati con riferimento vuoi all’avente diritto al brevetto, vuoi con riferimento ai requisiti di sufficiente descrizione, di originalità, etc. Quando si parla di intelligenza artificiale, tuttavia, le possibili invenzioni si collocano su diversi piani, con implicazioni assai differenti in punto di brevettazione. Segnatamente, una prima tipologia di invenzioni passibili di brevettazione concerne quei trovati che si sostanziano in uno sviluppo, in un avanzamento tecnico inerente al funzionamento stesso di un sistema intelligente o di un suo componente. Una seconda tipologia di invenzioni concerne, per contro, la creazione di sistemi intelligenti “customizzati” al fine di raggiungere un certo risultato e produrre un dato output. A differenza delle invenzioni di cui alla prima tipologia, dunque, i trovati del secondo tipo si contraddistinguono perché l’idea inventiva non si esaurisce nel campo della computer science, ma si concretizza nella messa a punto di un prodotto o sistema “intelligente”, che svolge una certa funzione di natura inferenziale. Lo scenario si complica ulteriormente allorquando tali sistemi intelligenti siano in grado di produrre non solo informazioni, ma un output che è a sua volta passibile di tutela brevettuale. Questo ulteriore tipo di sistemi, come si diceva, si caratterizza per la circostanza che il risultato prodotto potrebbe, a sua volta, essere passibile di brevettazione, in via del tutto autonoma dal sistema di IA, che spesso è già protetto da un precedente brevetto (come accadeva nel famoso caso della creative machine di Steven Thaler). Di qui, dunque, una terza tipologia di invenzioni brevettabili che sono il by-product del funzionamento della macchina, sulla scorta di un problema tecnico e di specifiche istruzioni impartiti dall’uomo. La brevettazione di ciascuna delle summenzionate tipologie di invenzioni presenta problematiche a sé stanti, che richiedono una distinta riflessione circa l’interpretazione delle correnti disposizioni brevettuali. Si ritiene, invero, che guardando dalla giusta angolazione, ed individuando correttamente le caratteristiche dell’invenzione di cui si chiede tutela, molti dei quesiti proposti possono trovare risposta.

Di brevetti, invenzioni e intelligenza artificiale.

Emanuela Arezzo
2025-01-01

Abstract

Da diverso tempo si parla ormai di intelligenza artificiale in relazione al diritto dei brevetti per invenzione industriale. Molti quesiti sono stati sollevati con riferimento vuoi all’avente diritto al brevetto, vuoi con riferimento ai requisiti di sufficiente descrizione, di originalità, etc. Quando si parla di intelligenza artificiale, tuttavia, le possibili invenzioni si collocano su diversi piani, con implicazioni assai differenti in punto di brevettazione. Segnatamente, una prima tipologia di invenzioni passibili di brevettazione concerne quei trovati che si sostanziano in uno sviluppo, in un avanzamento tecnico inerente al funzionamento stesso di un sistema intelligente o di un suo componente. Una seconda tipologia di invenzioni concerne, per contro, la creazione di sistemi intelligenti “customizzati” al fine di raggiungere un certo risultato e produrre un dato output. A differenza delle invenzioni di cui alla prima tipologia, dunque, i trovati del secondo tipo si contraddistinguono perché l’idea inventiva non si esaurisce nel campo della computer science, ma si concretizza nella messa a punto di un prodotto o sistema “intelligente”, che svolge una certa funzione di natura inferenziale. Lo scenario si complica ulteriormente allorquando tali sistemi intelligenti siano in grado di produrre non solo informazioni, ma un output che è a sua volta passibile di tutela brevettuale. Questo ulteriore tipo di sistemi, come si diceva, si caratterizza per la circostanza che il risultato prodotto potrebbe, a sua volta, essere passibile di brevettazione, in via del tutto autonoma dal sistema di IA, che spesso è già protetto da un precedente brevetto (come accadeva nel famoso caso della creative machine di Steven Thaler). Di qui, dunque, una terza tipologia di invenzioni brevettabili che sono il by-product del funzionamento della macchina, sulla scorta di un problema tecnico e di specifiche istruzioni impartiti dall’uomo. La brevettazione di ciascuna delle summenzionate tipologie di invenzioni presenta problematiche a sé stanti, che richiedono una distinta riflessione circa l’interpretazione delle correnti disposizioni brevettuali. Si ritiene, invero, che guardando dalla giusta angolazione, ed individuando correttamente le caratteristiche dell’invenzione di cui si chiede tutela, molti dei quesiti proposti possono trovare risposta.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11575/163920
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