L'articolo commenta un profilo specifico del rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di Bologna dinanzi alla Corte di giustizia UE riguardo al Facilitators Package (Causa C-460/23, Kinsa): la questione della conformità dell’obbligo di incriminare le condotte di favoreggiamento preordinate all’assistenza umanitaria, considerato unitamente alla mera facoltà di sottrarre le stesse dall’area della criminalizzazione, rispetto ai diritti dei cittadini di Stati terzi beneficiari del favoreggiamento nominati nell’ordinanza di rimessione. È infatti questo un profilo da valutare in una prospettiva bidimensionale dalla quale discende una soluzione articolata che appare convincente.

LA FACOLTÁ DI NON INCRIMINARE IL “FAVOREGGIAMENTO UMANITARIO” AL CONFRONTO CON ALCUNI DIRITTI DI CITTADINI DI STATI TERZI SANCITI NELLA CARTA

Pistoia Emanuela
2024-01-01

Abstract

L'articolo commenta un profilo specifico del rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di Bologna dinanzi alla Corte di giustizia UE riguardo al Facilitators Package (Causa C-460/23, Kinsa): la questione della conformità dell’obbligo di incriminare le condotte di favoreggiamento preordinate all’assistenza umanitaria, considerato unitamente alla mera facoltà di sottrarre le stesse dall’area della criminalizzazione, rispetto ai diritti dei cittadini di Stati terzi beneficiari del favoreggiamento nominati nell’ordinanza di rimessione. È infatti questo un profilo da valutare in una prospettiva bidimensionale dalla quale discende una soluzione articolata che appare convincente.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11575/156160
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