The essay analyses the phrase «quia simile est, quasi perdituro pecuniam sciens credideris» present in D. 17.1.12.11 (Ulp. 31 ad ed.), which Ulpian inserts as a ratio to deny the actio mandati contraria in favour of someone who knowingly accepted a mandate to provide surety to a prostitute from a lustful adolescent. In particular, it has been found that the Severian jurist, with this expression, intended to refer not to the minor, as has been hypothesized, but, in general, to a subject who was perditurus, that is, a spendthrift, who, therefore, would have been relieved from returning what he had received as a loan, if the lender had been aware of his propensity to waste. Furthermore, the sources would suggest that the condition of perditurus justified particular treatments, aimed on the one hand at protecting their patrimonial position, and on the other at sanctioning those who, despite being aware of their tendency to waste, had nevertheless contracted with them.

Il saggio analizza la frase «quia simile est, quasi perdituro pecuniam sciens credideris» presente in D. 17.1.12.11 (Ulp. 31 ad ed.), che Ulpiano inserisce quale ratio per negare l’actio mandati contraria a favore di colui che scientemente avesse accettato un mandato a prestare fideiussione ad una meretrice da parte di un adolescente lussurioso. In particolare, si è riscontrato come il giurista severiano, con tale espressione, intendesse riferirsi non al minore, come è stato ipotizzato, ma, in via generale, ad un soggetto che fosse perditurus, cioè uno scialacquatore, il quale, quindi, sarebbe stato sollevato dal restituire quanto ricevuto in prestito, qualora il mutuante fosse stato consapevole della sua propensione allo sperpero. Dalle fonti, inoltre, risulterebbe che la condizione di perditurus giustificasse trattamenti particolari, miranti da un lato a tutelare la loro posizione patrimoniale, dall’altro a sanzionare chi, nonostante avesse contezza della loro indole allo sperpero, avesse comunque contratto con loro.

"Quia simile est, quasi perdituro pecuniam sciens credideris" (D. 17.1.12.11, Ulp. 31 ad ed.)

Lucio Parenti
2024-01-01

Abstract

The essay analyses the phrase «quia simile est, quasi perdituro pecuniam sciens credideris» present in D. 17.1.12.11 (Ulp. 31 ad ed.), which Ulpian inserts as a ratio to deny the actio mandati contraria in favour of someone who knowingly accepted a mandate to provide surety to a prostitute from a lustful adolescent. In particular, it has been found that the Severian jurist, with this expression, intended to refer not to the minor, as has been hypothesized, but, in general, to a subject who was perditurus, that is, a spendthrift, who, therefore, would have been relieved from returning what he had received as a loan, if the lender had been aware of his propensity to waste. Furthermore, the sources would suggest that the condition of perditurus justified particular treatments, aimed on the one hand at protecting their patrimonial position, and on the other at sanctioning those who, despite being aware of their tendency to waste, had nevertheless contracted with them.
2024
Il saggio analizza la frase «quia simile est, quasi perdituro pecuniam sciens credideris» presente in D. 17.1.12.11 (Ulp. 31 ad ed.), che Ulpiano inserisce quale ratio per negare l’actio mandati contraria a favore di colui che scientemente avesse accettato un mandato a prestare fideiussione ad una meretrice da parte di un adolescente lussurioso. In particolare, si è riscontrato come il giurista severiano, con tale espressione, intendesse riferirsi non al minore, come è stato ipotizzato, ma, in via generale, ad un soggetto che fosse perditurus, cioè uno scialacquatore, il quale, quindi, sarebbe stato sollevato dal restituire quanto ricevuto in prestito, qualora il mutuante fosse stato consapevole della sua propensione allo sperpero. Dalle fonti, inoltre, risulterebbe che la condizione di perditurus giustificasse trattamenti particolari, miranti da un lato a tutelare la loro posizione patrimoniale, dall’altro a sanzionare chi, nonostante avesse contezza della loro indole allo sperpero, avesse comunque contratto con loro.
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