L’inserimento nell’art. 131 bis c.p. della «condotta susseguente al reato» quale criterio di tenuità – e dunque di non punibilità – del fatto rappresenta un’importante innovazione, che sembra andare ben oltre i caratteri propri di un intervento puramente “novellistico”. Se, da un lato, il nuovo criterio è certamente destinato a valorizzare contro-comportamenti virtuosi a carattere lato sensu riparatorio; dall’altro, la sua ampia formulazione sembra consentire all’interprete letture politico-criminali del concetto di tenuità più articolate e, comunque, non limitate al solo bilanciamento ex post dell’offesa arrecata col reato. L’inedito inciso dell’art. 131 bis c.p. rappresenta, insomma, una clausola generale ancora in cerca di una precisa identità concettuale e operativa; e il lavoro si propone per questo di inquadrarne contenuto e modo di interazione con gli altri criteri di esiguità, per poi provare a formulare - nella parte finale - uno schema di possibile valorizzazione del post-fatto non punibile in chiave teleologico-funzionale.
Verso una tenuità “allargata”. L’introduzione della condotta susseguente al reato nell’art.131 bis c.p. e il nuovo assetto dell’irrilevanza penale del fatto
pierdonati
2024-01-01
Abstract
L’inserimento nell’art. 131 bis c.p. della «condotta susseguente al reato» quale criterio di tenuità – e dunque di non punibilità – del fatto rappresenta un’importante innovazione, che sembra andare ben oltre i caratteri propri di un intervento puramente “novellistico”. Se, da un lato, il nuovo criterio è certamente destinato a valorizzare contro-comportamenti virtuosi a carattere lato sensu riparatorio; dall’altro, la sua ampia formulazione sembra consentire all’interprete letture politico-criminali del concetto di tenuità più articolate e, comunque, non limitate al solo bilanciamento ex post dell’offesa arrecata col reato. L’inedito inciso dell’art. 131 bis c.p. rappresenta, insomma, una clausola generale ancora in cerca di una precisa identità concettuale e operativa; e il lavoro si propone per questo di inquadrarne contenuto e modo di interazione con gli altri criteri di esiguità, per poi provare a formulare - nella parte finale - uno schema di possibile valorizzazione del post-fatto non punibile in chiave teleologico-funzionale.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.