La declinazione del concetto di “beneficiario effettivo”, presente dal 1977 nel Modello di Convenzione OCSE (ma che non trova in esso una definizione in positivo), nonché nella Direttiva 2003/49/CE, è oggetto di un incessante dibattito interpretativo. La sua corretta interpretazione è infatti cruciale per ovviare ai fenomeni di c.d. “treaty (o directive) shopping” sui flussi di dividendi, interessi e canoni, senza tuttavia penalizzare fattispecie genuine. In tale contesto, il presente lavoro si pone l’obiettivo di investigare l’applicazione dei princìpi enucleati in sede domestica e internazionale per l’individuazione del beneficial owner (e del correlato concetto di abuso del diritto) alle strutture di investimento cross-border dei fondi di private equity, anche alla luce delle proposte di Direttiva cc.dd. Shell Companies e Pillar II.
Osservazioni in tema di beneficiario effettivo e strutture d’investimento del private equity
Lorenzo Aquaro
2022-01-01
Abstract
La declinazione del concetto di “beneficiario effettivo”, presente dal 1977 nel Modello di Convenzione OCSE (ma che non trova in esso una definizione in positivo), nonché nella Direttiva 2003/49/CE, è oggetto di un incessante dibattito interpretativo. La sua corretta interpretazione è infatti cruciale per ovviare ai fenomeni di c.d. “treaty (o directive) shopping” sui flussi di dividendi, interessi e canoni, senza tuttavia penalizzare fattispecie genuine. In tale contesto, il presente lavoro si pone l’obiettivo di investigare l’applicazione dei princìpi enucleati in sede domestica e internazionale per l’individuazione del beneficial owner (e del correlato concetto di abuso del diritto) alle strutture di investimento cross-border dei fondi di private equity, anche alla luce delle proposte di Direttiva cc.dd. Shell Companies e Pillar II.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.