L’espressione Richterrecht designa letteralmente il fatto produttivo del diritto da parte del giudice. La discussione sulla natura e sui limiti di questo cd. “diritto dei giudici” è in Germania ancora molto accesa ed i suoi esiti sono a tutt’oggi controversi. Da più parti ci si chiede, ad esempio, se esso abbia le caratteristiche di una vera e propria norma giuridica o se invece debba considerarsi solo una semplice fonte di cognizione; allo stesso modo, ancora incerti sono i criteri generali per fondare una sua validità generale. Il presente scritto, pur partendo dalle discussioni di ordine teorico-generale, intende affrontare gli aspetti più problematici del Richterrecht attraverso l’analisi del tema riguardante la libertà di informazione e di stampa e, più nello specifico, del diritto di accesso alle informazioni da parte dei media. In questo campo, infatti, l’incontro-scontro tra Richterrecht e Gesetz mostra gli aspetti più controversi non solo perché il diritto dei giudici è andato esplicitamente a colmare una lacuna nella legge federale, ma anche perché lo ha fatto richiamandosi direttamente al dettato costituzionale. Nel 2013, la Corte amministrativa suprema federale di Lipsia, in una storica decisione, aveva concluso che i Länder non sono competenti a dettare la disciplina dell’accesso, da parte della stampa, alle informazioni in possesso di autorità federali e che, in mancanza di una mediazione legislativa di rango federale che ne definisca il contenuto, i media godono di un diritto soggettivo che deriva direttamente dalla Costituzione. Il legislatore, nel tentativo di “tenere il passo”, sta attualmente discutendo un disegno di legge volto a “recuperare” tale competenza (BT-Drucksache 19/4572). Anche alla luce di un tale sviluppo, ci si chiederà infine se forse non si debba cambiare l’ottica nella quale considerare la questione, se cioè la si debba intendere più come una vera e propria redistribuzione di funzioni dello Stato piuttosto che come semplice rapporto tra potere legislativo e giudiziario.

Il diritto giudiziale tedesco tra funzione integrativa e funzione sostitutiva della legge alla luce della disciplina sul diritto dell’informazione

ANDREA GATTI
2020-01-01

Abstract

L’espressione Richterrecht designa letteralmente il fatto produttivo del diritto da parte del giudice. La discussione sulla natura e sui limiti di questo cd. “diritto dei giudici” è in Germania ancora molto accesa ed i suoi esiti sono a tutt’oggi controversi. Da più parti ci si chiede, ad esempio, se esso abbia le caratteristiche di una vera e propria norma giuridica o se invece debba considerarsi solo una semplice fonte di cognizione; allo stesso modo, ancora incerti sono i criteri generali per fondare una sua validità generale. Il presente scritto, pur partendo dalle discussioni di ordine teorico-generale, intende affrontare gli aspetti più problematici del Richterrecht attraverso l’analisi del tema riguardante la libertà di informazione e di stampa e, più nello specifico, del diritto di accesso alle informazioni da parte dei media. In questo campo, infatti, l’incontro-scontro tra Richterrecht e Gesetz mostra gli aspetti più controversi non solo perché il diritto dei giudici è andato esplicitamente a colmare una lacuna nella legge federale, ma anche perché lo ha fatto richiamandosi direttamente al dettato costituzionale. Nel 2013, la Corte amministrativa suprema federale di Lipsia, in una storica decisione, aveva concluso che i Länder non sono competenti a dettare la disciplina dell’accesso, da parte della stampa, alle informazioni in possesso di autorità federali e che, in mancanza di una mediazione legislativa di rango federale che ne definisca il contenuto, i media godono di un diritto soggettivo che deriva direttamente dalla Costituzione. Il legislatore, nel tentativo di “tenere il passo”, sta attualmente discutendo un disegno di legge volto a “recuperare” tale competenza (BT-Drucksache 19/4572). Anche alla luce di un tale sviluppo, ci si chiederà infine se forse non si debba cambiare l’ottica nella quale considerare la questione, se cioè la si debba intendere più come una vera e propria redistribuzione di funzioni dello Stato piuttosto che come semplice rapporto tra potere legislativo e giudiziario.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11575/133500
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