Lo studio aronta il tema dei contratti pubblici da eseguirsi all’estero, i quali interessano due categorie di stazioni appaltanti: quelle che, oltre alla sede in Italia, hanno sede anche in altro Paese, nel quale deve essere bandita la gara ed eseguito il contratto; quelle aventi sede unicamente nel territorio nazionale, le quali bandiscono gare in Italia per l’aggiudicazione di contratti da eseguirsi, tuttavia, all’estero. In entrambi i casi si pone il problema di individuare la disciplina applicabile, sia in materia di scelta dell’aggiudicatario sia, soprattutto, in tema di esecuzione contrattuale. L’autrice esamina la normativa introdotta sul punto dal nuovo Codice dei contratti pubblici e dal D.M. 2 novembre 2017, n. 192. Tale disciplina, tuttavia, si rivolge unicamente alle stazioni appaltanti che: a) abbiano, oltre alla sede in Italia, anche una sede all’estero; b) appartengano alle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 165 del 2001. Resta dunque il problema di individuare la disciplina applicabile alle stazioni appaltanti che non soddisfano i requisiti soggettivi richiesti dalla normativa predetta. Dopo aver escluso che questa possa essere quella contenuta nel Codice dei contratti pubblici, lo studio fa emergere sul punto la presenza di una lacuna dell’ordinamento, che l’autrice ha tentato di risolvere attraverso gli strumenti a disposizione dell’interprete di cui all’art. 12 disp. prel. c.c. Ricorrendo all’analogia legis sembra ipotizzabile l’applicazione, anche in questo caso, del D.M. n. 192/2017. La provvisorietà di tale soluzione, in ogni caso, rende evidente la necessità di un intervento da parte del legislatore volto a colmare la lacuna.

La disciplina applicabile ai contratti pubblici da eseguirsi all’estero

Benedetta Ciferni
2019-01-01

Abstract

Lo studio aronta il tema dei contratti pubblici da eseguirsi all’estero, i quali interessano due categorie di stazioni appaltanti: quelle che, oltre alla sede in Italia, hanno sede anche in altro Paese, nel quale deve essere bandita la gara ed eseguito il contratto; quelle aventi sede unicamente nel territorio nazionale, le quali bandiscono gare in Italia per l’aggiudicazione di contratti da eseguirsi, tuttavia, all’estero. In entrambi i casi si pone il problema di individuare la disciplina applicabile, sia in materia di scelta dell’aggiudicatario sia, soprattutto, in tema di esecuzione contrattuale. L’autrice esamina la normativa introdotta sul punto dal nuovo Codice dei contratti pubblici e dal D.M. 2 novembre 2017, n. 192. Tale disciplina, tuttavia, si rivolge unicamente alle stazioni appaltanti che: a) abbiano, oltre alla sede in Italia, anche una sede all’estero; b) appartengano alle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 165 del 2001. Resta dunque il problema di individuare la disciplina applicabile alle stazioni appaltanti che non soddisfano i requisiti soggettivi richiesti dalla normativa predetta. Dopo aver escluso che questa possa essere quella contenuta nel Codice dei contratti pubblici, lo studio fa emergere sul punto la presenza di una lacuna dell’ordinamento, che l’autrice ha tentato di risolvere attraverso gli strumenti a disposizione dell’interprete di cui all’art. 12 disp. prel. c.c. Ricorrendo all’analogia legis sembra ipotizzabile l’applicazione, anche in questo caso, del D.M. n. 192/2017. La provvisorietà di tale soluzione, in ogni caso, rende evidente la necessità di un intervento da parte del legislatore volto a colmare la lacuna.
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