Il d.lgs. 75/2020 ha segnato l’ingresso dei reati tributari all’interno del d.lgs. 231/2001 (art. 25 quinquiesdecies). L’art. 12 bis, introdotto dal d.lgs. 158/2015 prevede l’applicazione della confisca tributaria in chiave riparatoria-compensativa a carico dell’autore individuale, secondo un criterio di alternatività tra adempimento dell’obbligazione tributaria e confisca. Sul terreno della responsabilità dell’ente ex crimine l’illecito tributario può determinare oggi l’applicazione delle due tradizionali tipologie di confisca di valore previste dal d.lgs. 231/2001: in un caso, quando l’illecito non sia ascrivibile all’ente, ai sensi dell’art. 6, comma 5 e, ciò non di meno, la persona giuridica ne abbia tratto comunque profitto; nell’altro, ricorrendo i criteri di imputazione oggettiva e soggettiva di cui agli artt. 5 e 6, con la confisca a carico dell’ente, ai sensi dell’art. 19. Il contributo si sofferma sulla natura della confisca per equivalente del profitto che consegue alla condanna dell’ente per reati tributari. Sono evidenziate le ragioni che militano a favore di una funzione riparatoriareintegratrice di quest’ultima forma di ablazione, e per la sua natura ‘ancillare’ rispetto al sistema riscossivo fiscale, al pari della confisca ex art. 12 bis d.lgs. 74/2000. Ciò conferma la generale vocazione post-riparatoria delle tipologie di confisca previste dal d.lgs. 231/2001. L’ulteriore questione affrontata concerne il rapporto tra la causa di non punibilità per i reati tributari di cui all’art. 13 d.lgs. 74/2000 e l’illecito dell’ente alla luce del principio di autonomia fissato nell’art. 8 del decreto 231.

La confisca del profitto del reato tributario tratto dall'ente: dalla prevenzione alla riparazione

Nicola Pisani
Writing – Original Draft Preparation
2021-01-01

Abstract

Il d.lgs. 75/2020 ha segnato l’ingresso dei reati tributari all’interno del d.lgs. 231/2001 (art. 25 quinquiesdecies). L’art. 12 bis, introdotto dal d.lgs. 158/2015 prevede l’applicazione della confisca tributaria in chiave riparatoria-compensativa a carico dell’autore individuale, secondo un criterio di alternatività tra adempimento dell’obbligazione tributaria e confisca. Sul terreno della responsabilità dell’ente ex crimine l’illecito tributario può determinare oggi l’applicazione delle due tradizionali tipologie di confisca di valore previste dal d.lgs. 231/2001: in un caso, quando l’illecito non sia ascrivibile all’ente, ai sensi dell’art. 6, comma 5 e, ciò non di meno, la persona giuridica ne abbia tratto comunque profitto; nell’altro, ricorrendo i criteri di imputazione oggettiva e soggettiva di cui agli artt. 5 e 6, con la confisca a carico dell’ente, ai sensi dell’art. 19. Il contributo si sofferma sulla natura della confisca per equivalente del profitto che consegue alla condanna dell’ente per reati tributari. Sono evidenziate le ragioni che militano a favore di una funzione riparatoriareintegratrice di quest’ultima forma di ablazione, e per la sua natura ‘ancillare’ rispetto al sistema riscossivo fiscale, al pari della confisca ex art. 12 bis d.lgs. 74/2000. Ciò conferma la generale vocazione post-riparatoria delle tipologie di confisca previste dal d.lgs. 231/2001. L’ulteriore questione affrontata concerne il rapporto tra la causa di non punibilità per i reati tributari di cui all’art. 13 d.lgs. 74/2000 e l’illecito dell’ente alla luce del principio di autonomia fissato nell’art. 8 del decreto 231.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11575/132340
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