Come noto, nel 2005, dopo un lungo e tortuoso iter legislativo, le istituzioni (allora) comunitarie ( ) abbandonavano il progetto di Proposta di Direttiva sulla brevettabilità delle invenzioni attuate a mezzo di elaboratore elettronico, presentato dalla Commissione europea nel 2002 ( ). La bocciatura in seconda lettura ( ) dell’Accordo sulla Posizione Comune presentato dal Consiglio, tuttavia, non colse di sorpresa giacché il nuovo testo della Proposta non teneva conto, se non in minima parte, dei numerosi emendamenti apportati dal Parlamento ( ). Emendamenti che pare trovassero giustificazione nelle dubbie origini della prima versione della Proposta di Direttiva, accusata di farsi promotrice di interessi economici d’oltreoceano ( ). Le ragioni del fallimento della Proposta di Direttiva vanno certamente ricondotte alle complessità e al tecnicismo della materia ( ), ed anche al fervore che infiammò il dibattito ( ) che non fu tale nemmeno in occasione di temi che – perlomeno sotto alcuni profili – investivano problematiche assai più controverse quali, ad esempio, la brevettabilità delle invenzioni biotecnologiche. Fra le ragioni del fallimento della Proposta di Direttiva, tuttavia, non si può non annoverare un ulteriore fattore, forse rimasto più in ‘sordina’, che ha giocato un ruolo assai determinante: ci si riferisce alle difficoltà, incontrate dalle istituzioni comunitarie, nel rapportarsi con la giurisprudenza delle Commissioni tecniche dell’Ufficio Europeo Brevetti, la quale aveva rappresentato sino a quel momento l’unica fonte sovranazionale in materia di invenzioni di software ( ). Difficoltà, è bene precisare, che scaturivano non solo dalla decisione di conformarsi o meno all’orientamento giurisprudenziale promosso dall’UEB, e di recepire, dunque, un particolare indirizzo formulato da un organismo estraneo alla Unione Europea, bensì dalla ulteriore scelta di quale specifico orientamento voler cristallizzare nelle norme della Proposta di Direttiva.

Nuovi scenari in materia di brevettabilità delle invenzioni attuate a mezzo di elaboratore elettronico: dal tramonto della Proposta di Direttiva europea alla recente Opinione della Commissione Allargata dei Ricorsi dell’UEB nel caso G 0003/08

AREZZO, Emanuela
2011-01-01

Abstract

Come noto, nel 2005, dopo un lungo e tortuoso iter legislativo, le istituzioni (allora) comunitarie ( ) abbandonavano il progetto di Proposta di Direttiva sulla brevettabilità delle invenzioni attuate a mezzo di elaboratore elettronico, presentato dalla Commissione europea nel 2002 ( ). La bocciatura in seconda lettura ( ) dell’Accordo sulla Posizione Comune presentato dal Consiglio, tuttavia, non colse di sorpresa giacché il nuovo testo della Proposta non teneva conto, se non in minima parte, dei numerosi emendamenti apportati dal Parlamento ( ). Emendamenti che pare trovassero giustificazione nelle dubbie origini della prima versione della Proposta di Direttiva, accusata di farsi promotrice di interessi economici d’oltreoceano ( ). Le ragioni del fallimento della Proposta di Direttiva vanno certamente ricondotte alle complessità e al tecnicismo della materia ( ), ed anche al fervore che infiammò il dibattito ( ) che non fu tale nemmeno in occasione di temi che – perlomeno sotto alcuni profili – investivano problematiche assai più controverse quali, ad esempio, la brevettabilità delle invenzioni biotecnologiche. Fra le ragioni del fallimento della Proposta di Direttiva, tuttavia, non si può non annoverare un ulteriore fattore, forse rimasto più in ‘sordina’, che ha giocato un ruolo assai determinante: ci si riferisce alle difficoltà, incontrate dalle istituzioni comunitarie, nel rapportarsi con la giurisprudenza delle Commissioni tecniche dell’Ufficio Europeo Brevetti, la quale aveva rappresentato sino a quel momento l’unica fonte sovranazionale in materia di invenzioni di software ( ). Difficoltà, è bene precisare, che scaturivano non solo dalla decisione di conformarsi o meno all’orientamento giurisprudenziale promosso dall’UEB, e di recepire, dunque, un particolare indirizzo formulato da un organismo estraneo alla Unione Europea, bensì dalla ulteriore scelta di quale specifico orientamento voler cristallizzare nelle norme della Proposta di Direttiva.
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