Nell'articolo si analizzano le motivazioni della sentenza della Corte di Giustizia nella causa C-498/07 in ordine alla valutazione della confondibilità tra marchi in presenza di un elemento dominante nel segno ed in particolare il principio secondo cui l’esistenza di un rischio di confusione tra due marchi, ai sensi dell’art. 8 n. 1, lett. b), del regolamento CE n. 40/94, deve essere condotta esaminando i segni, ciascuno nel suo complesso. Tanto con l'ulteriore specificazione che in taluni casi è ammissibile che l’impressione complessiva prodotta da un marchio possa essere dominata da una o più delle sue componenti, a condizione che le altre siano trascurabili e, quindi, in questi casi l'analisi della somiglianza potrà essere operata sulla base dell’elemento dominante che determina l’impressione visiva complessiva, tale da creare inevitabilmente nel consumatore un rischio di confusione. Tale tema viene affrontato sia in relazione ad eventuali possibili contrasti con altre precedenti pronunce comunitarie sia analizzando l’evoluzione giurisprudenziale. Inoltre si prende spunto per chiarire il tema della pacifica coesistenza tra segni, in particolare valutando la specifica qualificazione data dai giudici comunitari in questa occasione.

Cuore del marchio e giudizio di confondibilità, nota a Corte di Giustizia delle Comunità Europee 3 settembre 2009, causa C498/07

SANSEVERINO G
2010-01-01

Abstract

Nell'articolo si analizzano le motivazioni della sentenza della Corte di Giustizia nella causa C-498/07 in ordine alla valutazione della confondibilità tra marchi in presenza di un elemento dominante nel segno ed in particolare il principio secondo cui l’esistenza di un rischio di confusione tra due marchi, ai sensi dell’art. 8 n. 1, lett. b), del regolamento CE n. 40/94, deve essere condotta esaminando i segni, ciascuno nel suo complesso. Tanto con l'ulteriore specificazione che in taluni casi è ammissibile che l’impressione complessiva prodotta da un marchio possa essere dominata da una o più delle sue componenti, a condizione che le altre siano trascurabili e, quindi, in questi casi l'analisi della somiglianza potrà essere operata sulla base dell’elemento dominante che determina l’impressione visiva complessiva, tale da creare inevitabilmente nel consumatore un rischio di confusione. Tale tema viene affrontato sia in relazione ad eventuali possibili contrasti con altre precedenti pronunce comunitarie sia analizzando l’evoluzione giurisprudenziale. Inoltre si prende spunto per chiarire il tema della pacifica coesistenza tra segni, in particolare valutando la specifica qualificazione data dai giudici comunitari in questa occasione.
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