Il contributo prende le mosse da due provvedimenti emanati da giudici di merito che descrivono plasticamente il contrasto, non ancora sopìto circa la dubbia sussistenza dell’obbligo di deposito in forma telematica del ricorso per reclamo cautelare ex art. 669 terdecies c.p.c. L'articolo indaga sulla possibile soluzione della diatriba che è intimamente connessa alla natura – meramente prosecutoria rispetto alla prima fase cautelare ovvero pienamente autonoma ed introduttiva di un grado di impugnazione – che si voglia assegnare al procedimento di reclamo, giacché è soltanto con riferimento ai c.d. “atti endoprocessuali” (rectius: depositati «da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite»), non invece per quelli introduttivi, che l’art. 16 bis, comma 1°, d.l. 179/2012 impone di effettuare il deposito «esclusivamente con modalità telematiche».

La nozione di atto "endoprocessuale" ai fini del deposito telematico obbligatorio: lo strano caso del reclamo cautelare

Poli Giorgio Giuseppe
2015-01-01

Abstract

Il contributo prende le mosse da due provvedimenti emanati da giudici di merito che descrivono plasticamente il contrasto, non ancora sopìto circa la dubbia sussistenza dell’obbligo di deposito in forma telematica del ricorso per reclamo cautelare ex art. 669 terdecies c.p.c. L'articolo indaga sulla possibile soluzione della diatriba che è intimamente connessa alla natura – meramente prosecutoria rispetto alla prima fase cautelare ovvero pienamente autonoma ed introduttiva di un grado di impugnazione – che si voglia assegnare al procedimento di reclamo, giacché è soltanto con riferimento ai c.d. “atti endoprocessuali” (rectius: depositati «da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite»), non invece per quelli introduttivi, che l’art. 16 bis, comma 1°, d.l. 179/2012 impone di effettuare il deposito «esclusivamente con modalità telematiche».
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11575/120638
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