La questione esaminata prende spunto da una risposta ad interpello nella quale la contribuente istante si era rivolta all'Agenzia delle Entrate per contestare le ritenute alle fonte effettuate dall'INPS, nella sua veste di soggetto terzo erogatore, sull'assegno di mantenimento di cui era beneficiaria. Nel caso di specie, a dispetto dell'aspetto formale della titolarità, l'assegno aveva come soggetto beneficiario effettivo la figlia convivente e quindi non avendo natura reddituale non doveva essere assoggettato a ritenuta. Dopo aver ripercorso l'iter della fattispecie e condiviso le conclusioni dell'istante, l’ufficio fiscale si sofferma assai opportunamente su quelli che sono gli adempimenti del terzo erogatore, richiamando le istruzioni fornite a suo tempo nella circolare n. 8/E del 2 marzo 2011 che l'articolo commenta.
Sull’obbligo della ritenuta alla fonte per l’assegno di mantenimento: condizioni e termini quando le somme sono corrisposte da un terzo.
Annalisa Pace
2020-01-01
Abstract
La questione esaminata prende spunto da una risposta ad interpello nella quale la contribuente istante si era rivolta all'Agenzia delle Entrate per contestare le ritenute alle fonte effettuate dall'INPS, nella sua veste di soggetto terzo erogatore, sull'assegno di mantenimento di cui era beneficiaria. Nel caso di specie, a dispetto dell'aspetto formale della titolarità, l'assegno aveva come soggetto beneficiario effettivo la figlia convivente e quindi non avendo natura reddituale non doveva essere assoggettato a ritenuta. Dopo aver ripercorso l'iter della fattispecie e condiviso le conclusioni dell'istante, l’ufficio fiscale si sofferma assai opportunamente su quelli che sono gli adempimenti del terzo erogatore, richiamando le istruzioni fornite a suo tempo nella circolare n. 8/E del 2 marzo 2011 che l'articolo commenta.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.