Il contributo analizza il contrasto tra la giurisprudenza del giudice amministrativo e quella del giudice penale in relazione al termine finale di efficacia dell’ordinanza di sospensione dell’attività edilizia, ex art. 27, comma 3, d.P.R. n. 380/2001. Secondo il giudice amministrativo la decorrenza del termine di quarantacinque giorni dall’ordinanza di sospensione ne determina la cessazione degli effetti ed il privato può riavviare legittimamente i lavori. Il giudice penale, invece, sostiene che l’ordinanza di sospensione continui a produrre effetti anche oltre il termine di quarantacinque giorni e fino all’adozione dei provvedimenti definitivi, per cui la ripresa dell’attività edificatoria, decorso il suddetto termine dalla sospensione, viene considerata illecita ed integra la contravvenzione prevista dall’art. 44, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 380/2001. L’esigenza di certezza sulla disciplina giuridica operante in ordine al (medesimo) comportamento del privato di riprendere l’attività edificatoria, decorsi quarantacinque giorni dall’ordinanza di sospensione, rende necessaria l’individuazione di una soluzione che possa uniformare le posizioni dei due giudici.

Contrasti giurisprudenziali sul termine finale dell'ordinanza di sospensione dell'attività edilizia

Alessandra Fabri;Erica Ada Taraschi
2019-01-01

Abstract

Il contributo analizza il contrasto tra la giurisprudenza del giudice amministrativo e quella del giudice penale in relazione al termine finale di efficacia dell’ordinanza di sospensione dell’attività edilizia, ex art. 27, comma 3, d.P.R. n. 380/2001. Secondo il giudice amministrativo la decorrenza del termine di quarantacinque giorni dall’ordinanza di sospensione ne determina la cessazione degli effetti ed il privato può riavviare legittimamente i lavori. Il giudice penale, invece, sostiene che l’ordinanza di sospensione continui a produrre effetti anche oltre il termine di quarantacinque giorni e fino all’adozione dei provvedimenti definitivi, per cui la ripresa dell’attività edificatoria, decorso il suddetto termine dalla sospensione, viene considerata illecita ed integra la contravvenzione prevista dall’art. 44, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 380/2001. L’esigenza di certezza sulla disciplina giuridica operante in ordine al (medesimo) comportamento del privato di riprendere l’attività edificatoria, decorsi quarantacinque giorni dall’ordinanza di sospensione, rende necessaria l’individuazione di una soluzione che possa uniformare le posizioni dei due giudici.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11575/105751
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