La frode sportiva è illecito sportivo che condivide alcuni i elementi costitutivi con il doping. Entrambi mirano ad alterare l’equilibrio competitivo, l’incertezza dell’esito del confronto sportivo; entrambi richiedono il necessario coinvolgimento dei partecipanti alla competizione. In ragione di ciò, hanno avuto una disciplina da parte del diritto sportivo in senso proprio, che li punisce entrambi molto severamente. La frode sportiva è illecito sportivo che si differenzia, tuttavia, dal doping per alcuni tratti distintivi: in particolare, per quanto concerne la competizione sportiva, se il doping arreca un vulnus fondamentale al corretto svolgimento del confronto agonistico, in particolare agli sportivi che competono in condizioni non alterate, la frode sportiva richiede la necessaria compartecipazione dei partecipanti alla competizione, ledendo non tanto alcune soggettività, quanto il principio fondante l’ordinamento sportivo, ossia il corretto svolgimento della competizione. Non solo, se nel doping i soggetti coinvolti sono essenzialmente legati al mondo sportivo (atleti, dirigenti sportivi, professionisti della sanità), per quanto riguarda la frode sportiva, invece, oltre al necessario coinvolgimento degli sportivi, si rileva l’ingresso di persone ed interessi del tutto estranei al mondo sportivo, persone ed interessi legati spesso alla criminalità organizzata, che utilizza il mondo sportivo per riciclare i proventi delle proprie attività criminose. Un coinvolgimento che ha sollecitato l’attenzione non solo del diritto sportivo in senso proprio, ma anche delle legislazioni nazionali, sovranazionali e internazionali, che hanno prodotto una serie norme, convenzioni e trattati, tesi a contrastare il fenomeno. All’interno di tale complesso intreccio normativo, emergono alcune criticità giuridiche che sollevano perplessità e difficoltà di applicazione normativa, che hanno reso e rendono tuttora l’azione di contrasto alla frode sportiva spesso inefficace. In tal senso appare emblematico, per quanto riguarda l’ordinamento sportivo, il difetto di sovranità, che lo rende incompetente nei confronti di chi non appartiene al mondo sportivo e lo limita notevolmente nelle possibilità di indagine. Per quanto riguarda la disciplina di natura pubblicistica, invece, emerge la difficoltà di inserire la tutela del corretto svolgimento della competizione sportiva all’interno dell’ambito degli interessi degni di tutela da parte dello Stato; così come appare difficoltoso conciliare i tempi della giustizia dello Stato con quelli necessariamente rapidi della giustizia sportiva. Il tutto produce una sensazione di sostanziale “ingiustizia”, determinando un clima di sospetto che purtroppo sembra inficiare le competizioni sportive, soprattutto quelle di interesse nazionale e/o internazionale.
Quale diritto per la frode sportiva? Criticità giuridiche
Di Giandomenico, Anna
2017-01-01
Abstract
La frode sportiva è illecito sportivo che condivide alcuni i elementi costitutivi con il doping. Entrambi mirano ad alterare l’equilibrio competitivo, l’incertezza dell’esito del confronto sportivo; entrambi richiedono il necessario coinvolgimento dei partecipanti alla competizione. In ragione di ciò, hanno avuto una disciplina da parte del diritto sportivo in senso proprio, che li punisce entrambi molto severamente. La frode sportiva è illecito sportivo che si differenzia, tuttavia, dal doping per alcuni tratti distintivi: in particolare, per quanto concerne la competizione sportiva, se il doping arreca un vulnus fondamentale al corretto svolgimento del confronto agonistico, in particolare agli sportivi che competono in condizioni non alterate, la frode sportiva richiede la necessaria compartecipazione dei partecipanti alla competizione, ledendo non tanto alcune soggettività, quanto il principio fondante l’ordinamento sportivo, ossia il corretto svolgimento della competizione. Non solo, se nel doping i soggetti coinvolti sono essenzialmente legati al mondo sportivo (atleti, dirigenti sportivi, professionisti della sanità), per quanto riguarda la frode sportiva, invece, oltre al necessario coinvolgimento degli sportivi, si rileva l’ingresso di persone ed interessi del tutto estranei al mondo sportivo, persone ed interessi legati spesso alla criminalità organizzata, che utilizza il mondo sportivo per riciclare i proventi delle proprie attività criminose. Un coinvolgimento che ha sollecitato l’attenzione non solo del diritto sportivo in senso proprio, ma anche delle legislazioni nazionali, sovranazionali e internazionali, che hanno prodotto una serie norme, convenzioni e trattati, tesi a contrastare il fenomeno. All’interno di tale complesso intreccio normativo, emergono alcune criticità giuridiche che sollevano perplessità e difficoltà di applicazione normativa, che hanno reso e rendono tuttora l’azione di contrasto alla frode sportiva spesso inefficace. In tal senso appare emblematico, per quanto riguarda l’ordinamento sportivo, il difetto di sovranità, che lo rende incompetente nei confronti di chi non appartiene al mondo sportivo e lo limita notevolmente nelle possibilità di indagine. Per quanto riguarda la disciplina di natura pubblicistica, invece, emerge la difficoltà di inserire la tutela del corretto svolgimento della competizione sportiva all’interno dell’ambito degli interessi degni di tutela da parte dello Stato; così come appare difficoltoso conciliare i tempi della giustizia dello Stato con quelli necessariamente rapidi della giustizia sportiva. Il tutto produce una sensazione di sostanziale “ingiustizia”, determinando un clima di sospetto che purtroppo sembra inficiare le competizioni sportive, soprattutto quelle di interesse nazionale e/o internazionale.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.