Si analizzano i principi su cui la Corte Costituzionale fonda la dichiarazione di incostituzionalità degli artt. 33 e 34 del d.lgs. n. 80 del 1998 (come modificati dalla l. n. 205 del 2000) che attribuiscono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le materie dei servizi pubblici, dell’edilizia ed urbanistica. Con particolare riferimento ai servizi pubblici, la pronunzia, se, per alcuni versi, risolve le incongruenze che l’art. 33 del d.lgs. n. 80 del 1998 continuava a determinare sul piano processuale per la peculiarità delle controversie ivi contemplate, nonostante le modifiche introdotte dalla l. n.205 del 2000, dall’altro, ripropone incertezze sulla giurisdizione operante in ordine ad alcuni aspetti rilevanti che avevano tradizionalmente diviso dottrina e giurisprudenza e che il legislatore del 1998 e del 2000 aveva in gran parte superato.Si evidenziano, poi, le anomalie e le contraddizioni dei principi affermati in relazione ai caratteri della giurisdizione esclusiva e agli altri casi spettanti alla cognizione esclusiva del giudice amministrativo che la stessa Corte considera conformi alla Costituzione.Se ne ricava che la sostanziale unitarietà del modello processuale della giurisdizione esclusiva nei diversi settori, raggiunta dopo la l. n. 205 del 2000, sembra venire meno, delineandosi un ulteriore schema processuale legato alle singole materie dei servizi pubblici, dell’edilizia ed urbanistica.[...]

La materia dei servizi pubblici dopo la pronunzia della Corte costituzionale n. 204 del 2004

FABRI, Alessandra
2006-01-01

Abstract

Si analizzano i principi su cui la Corte Costituzionale fonda la dichiarazione di incostituzionalità degli artt. 33 e 34 del d.lgs. n. 80 del 1998 (come modificati dalla l. n. 205 del 2000) che attribuiscono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le materie dei servizi pubblici, dell’edilizia ed urbanistica. Con particolare riferimento ai servizi pubblici, la pronunzia, se, per alcuni versi, risolve le incongruenze che l’art. 33 del d.lgs. n. 80 del 1998 continuava a determinare sul piano processuale per la peculiarità delle controversie ivi contemplate, nonostante le modifiche introdotte dalla l. n.205 del 2000, dall’altro, ripropone incertezze sulla giurisdizione operante in ordine ad alcuni aspetti rilevanti che avevano tradizionalmente diviso dottrina e giurisprudenza e che il legislatore del 1998 e del 2000 aveva in gran parte superato.Si evidenziano, poi, le anomalie e le contraddizioni dei principi affermati in relazione ai caratteri della giurisdizione esclusiva e agli altri casi spettanti alla cognizione esclusiva del giudice amministrativo che la stessa Corte considera conformi alla Costituzione.Se ne ricava che la sostanziale unitarietà del modello processuale della giurisdizione esclusiva nei diversi settori, raggiunta dopo la l. n. 205 del 2000, sembra venire meno, delineandosi un ulteriore schema processuale legato alle singole materie dei servizi pubblici, dell’edilizia ed urbanistica.[...]
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