La “bella addormentata” riapre i suoi occhi dinanzi al più imponente esodo di profughi dal secondo dopoguerra. Dalla primavera del 2015, infatti, si sono susseguiti innumerevoli flussi migratori e tragedie nell’attraversamento via mare che inevitabilmente hanno riacceso in ambito europeo il dibattito politico sulle tematiche che ineriscono alla politica comune in materia d’asilo, immigrazione e di controllo delle frontiere esterne all’Unione. Quest’ultima rappresenta, ai sensi dell’art. 67 del Trattato sul funzionamento dell’unione Europea che si indica di solito con l’acronimo “TFUE”, uno degli obiettivi fondamentali dello Spazio di libertà, sicurezza e giustizia (denominato “SLSG”). La disposizione citata fissa, fra gli altri, un importante obiettivo per l’Unione, cioè quello di «sviluppa[re] una politica comune in materia di asilo, immigrazione e controllo delle frontiere esterne, fondata sulla solidarietà tra Stati membri ed equa nei confronti dei cittadini dei paesi terzi». Ne discende che tale politica dovrebbe essere attuata mediante strumenti e azioni volti alla piena realizzazione della solidarietà fra Stati membri. Inoltre, l’art. 80 TFUE, come vedremo più avanti, specifica che «le politiche dell'Unione e la loro attuazione», sempre per quanto concerne lo Spazio di libertà, sicurezza e giustizia, siano «governate dal principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri, anche sul piano finanziario». In realtà, questi valori confliggono con la norma generale stabilita nel regolamento n. 604/2013 c.d. “Dublino III”, cioè la c.d. “regola dello Stato di primo ingresso”. Infatti, è nostra convinzione che nonostante le iniziative intraprese dalle istituzioni europee, ciò che frena la piena realizzazione della solidarietà e dell’equa ripartizione della responsabilità in materia di asilo sia la summenzionata regola. Questa, come vedremo, determina eccessivi sovraccarichi sui sistemi di asilo di alcuni Stati membri con conseguenti enormi criticità che incidono fortemente sui diritti fondamentali dei richiedenti protezione internazionale. Dagli inizi del 2015 si sono alternati nuovi piani e proposte, da parte delle istituzioni europee, che prenderemo in esame anche alla luce di uno scrutinio necessario del principio di solidarietà nell’ordinamento europeo e del valore solidaristico all’interno dello Spazio di libertà, sicurezza e giustizia. L’analisi, poi, si concentrerà sugli elementi “innovativi” inseriti in “Dublino III”, e infine ci soffermeremo, da un lato, sui possibili sviluppi “dialogici” tra il principio di solidarietà ed equa ripartizione della responsabilità e, dall’altro, sui criteri di competenza d’esame delle domande di asilo così come stabiliti nel regolamento in esame.

“There is not enough union in this Union”. Principio di solidarietà e “Sistema di Dublino” alla prova del più imponente esodo di profughi dal secondo dopoguerra

Geraci, Annalisa
2016-01-01

Abstract

La “bella addormentata” riapre i suoi occhi dinanzi al più imponente esodo di profughi dal secondo dopoguerra. Dalla primavera del 2015, infatti, si sono susseguiti innumerevoli flussi migratori e tragedie nell’attraversamento via mare che inevitabilmente hanno riacceso in ambito europeo il dibattito politico sulle tematiche che ineriscono alla politica comune in materia d’asilo, immigrazione e di controllo delle frontiere esterne all’Unione. Quest’ultima rappresenta, ai sensi dell’art. 67 del Trattato sul funzionamento dell’unione Europea che si indica di solito con l’acronimo “TFUE”, uno degli obiettivi fondamentali dello Spazio di libertà, sicurezza e giustizia (denominato “SLSG”). La disposizione citata fissa, fra gli altri, un importante obiettivo per l’Unione, cioè quello di «sviluppa[re] una politica comune in materia di asilo, immigrazione e controllo delle frontiere esterne, fondata sulla solidarietà tra Stati membri ed equa nei confronti dei cittadini dei paesi terzi». Ne discende che tale politica dovrebbe essere attuata mediante strumenti e azioni volti alla piena realizzazione della solidarietà fra Stati membri. Inoltre, l’art. 80 TFUE, come vedremo più avanti, specifica che «le politiche dell'Unione e la loro attuazione», sempre per quanto concerne lo Spazio di libertà, sicurezza e giustizia, siano «governate dal principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri, anche sul piano finanziario». In realtà, questi valori confliggono con la norma generale stabilita nel regolamento n. 604/2013 c.d. “Dublino III”, cioè la c.d. “regola dello Stato di primo ingresso”. Infatti, è nostra convinzione che nonostante le iniziative intraprese dalle istituzioni europee, ciò che frena la piena realizzazione della solidarietà e dell’equa ripartizione della responsabilità in materia di asilo sia la summenzionata regola. Questa, come vedremo, determina eccessivi sovraccarichi sui sistemi di asilo di alcuni Stati membri con conseguenti enormi criticità che incidono fortemente sui diritti fondamentali dei richiedenti protezione internazionale. Dagli inizi del 2015 si sono alternati nuovi piani e proposte, da parte delle istituzioni europee, che prenderemo in esame anche alla luce di uno scrutinio necessario del principio di solidarietà nell’ordinamento europeo e del valore solidaristico all’interno dello Spazio di libertà, sicurezza e giustizia. L’analisi, poi, si concentrerà sugli elementi “innovativi” inseriti in “Dublino III”, e infine ci soffermeremo, da un lato, sui possibili sviluppi “dialogici” tra il principio di solidarietà ed equa ripartizione della responsabilità e, dall’altro, sui criteri di competenza d’esame delle domande di asilo così come stabiliti nel regolamento in esame.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11575/100219
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