I recenti interventi normativi in tema di prestito vitalizio ipotecario, garanzia finanziaria, pegno non possessorio, finanziamenti in favore delle imprese e dei consumatori per l’acquisto di immobili residenziali, da un lato ampliano gli spazi, tradizionalmente angusti, dell’autonomia dei privati sul piano dell’attuazione della responsabilità, dall’altro contengono regole nuove all’apparenza antinomiche rispetto alle classiche previsioni codicistiche divietanti il patto commissorio. Emergono, infatti, dall’analisi del dato normativo, nuovi contemperamenti degli opposti interessi in gioco ed inedite attuazioni dei principi. Tale iniziale momento di riflessione introduce una rinnovata valutazione del sistema classico, opera resa inevitabile dalla necessità di apprezzare il rapporto delle recenti discipline con il sistema codicistico e dunque il valore sistematico delle nuove previsioni. La ricostruzione del dibattito sul patto commissorio porta così, da un lato ad individuare la sua composita funzione, dall’altro e conseguentemente ad un chiarimento sulla ratio del suo divieto, rigida reazione ad un patto presuntivamente abusivo, corrispondente ad un autosoddisfacimento di “terzo grado” self executing che non garantisce il rispetto né del principio di proporzionalità né di quello di solidarietà. Principi invece ora attuati dalle recenti regole che, proprio per adeguarsi ai valori normativi, superano lo stesso patto marciano. Di talché emerge l’ultroneità dell’approccio codicistico divietante e la disomogeneità, rispetto a questo, del nuovo diritto. L’antinomia è tuttavia apparente ed è ben presto superata. Le discipline vecchie e quelle nuove non riflettono in realtà diversi giudizi di valore ma sostanziano solo differenti tecniche normative per esprimerlo. Distonia questa rimediabile sul piano ermeneutico mercé l’impiego del metodo logico-sistematico e teleologico-assiologico. Il divieto va dunque rovesciato, riconformato in una regola all’un tempo permissiva e prescrittiva, idonea a differenziarsi per soddisfare massimamente tutti gli interessi concretamente coinvolti nell’affare ed attuare in modo effettivo ed adeguato i principi di proporzionalità e solidarietà.
Oltre il patto marciano
RUSSO Domenico
Writing – Original Draft Preparation
2017-01-01
Abstract
I recenti interventi normativi in tema di prestito vitalizio ipotecario, garanzia finanziaria, pegno non possessorio, finanziamenti in favore delle imprese e dei consumatori per l’acquisto di immobili residenziali, da un lato ampliano gli spazi, tradizionalmente angusti, dell’autonomia dei privati sul piano dell’attuazione della responsabilità, dall’altro contengono regole nuove all’apparenza antinomiche rispetto alle classiche previsioni codicistiche divietanti il patto commissorio. Emergono, infatti, dall’analisi del dato normativo, nuovi contemperamenti degli opposti interessi in gioco ed inedite attuazioni dei principi. Tale iniziale momento di riflessione introduce una rinnovata valutazione del sistema classico, opera resa inevitabile dalla necessità di apprezzare il rapporto delle recenti discipline con il sistema codicistico e dunque il valore sistematico delle nuove previsioni. La ricostruzione del dibattito sul patto commissorio porta così, da un lato ad individuare la sua composita funzione, dall’altro e conseguentemente ad un chiarimento sulla ratio del suo divieto, rigida reazione ad un patto presuntivamente abusivo, corrispondente ad un autosoddisfacimento di “terzo grado” self executing che non garantisce il rispetto né del principio di proporzionalità né di quello di solidarietà. Principi invece ora attuati dalle recenti regole che, proprio per adeguarsi ai valori normativi, superano lo stesso patto marciano. Di talché emerge l’ultroneità dell’approccio codicistico divietante e la disomogeneità, rispetto a questo, del nuovo diritto. L’antinomia è tuttavia apparente ed è ben presto superata. Le discipline vecchie e quelle nuove non riflettono in realtà diversi giudizi di valore ma sostanziano solo differenti tecniche normative per esprimerlo. Distonia questa rimediabile sul piano ermeneutico mercé l’impiego del metodo logico-sistematico e teleologico-assiologico. Il divieto va dunque rovesciato, riconformato in una regola all’un tempo permissiva e prescrittiva, idonea a differenziarsi per soddisfare massimamente tutti gli interessi concretamente coinvolti nell’affare ed attuare in modo effettivo ed adeguato i principi di proporzionalità e solidarietà.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.