La normativa forestale di alcune regioni italiane rende obbligatoria la nomina di un “direttore dei lavori forestali” che sovrintenda all’esecuzione degli interventi in bosco. Non è sempre chiaro, però, quali siano i compiti e le responsabilità del “direttore dei lavori forestali”. Una specifica disciplina sulla direzione lavori è prevista, infatti, con riferimento ai contratti pubblici di appalto di lavori e di servizi. Questa disciplina viene in rilievo ogni volta che il taglio sia commissionato da una pubblica amministrazione ad una ditta che lo esegua con propri mezzi ed organizzazione, e con gestione a proprio rischio. Paradigmatico è il caso del taglio dei boschi d’uso civico: in questi casi, infatti, viene in rilievo un contratto di appalto pubblico di servizi; se vengono in rilievo opere edili che assumano carattere prevalente rispetto al servizio del taglio, il contratto sarà un appalto pubblico di lavori. Al di fuori di queste ipotesi, manca una disciplina specifica sulla direzione lavori. In particolare, manca una disciplina con riferimento ai tagli eseguiti in proprio dal proprietario del bosco, agli appalti privati, ai tagli cd. “ad uso commercio”, cioè alle vendite dei boschi in piedi effettuate dai comuni titolari dei boschi civici riguardo alle piante risultate in eccesso rispetto alle esigenze dei cives. I lavori boschivi presentano infatti caratteristiche peculiari, considerato che il taglio boschivo lascia inalterato il dato naturale, non comportando trasformazione permanente del territorio. Per queste ragioni, non è possibile applicare alle fattispecie predette la normativa sull’edilizia, che disciplina i compiti e le responsabilità del direttore dei lavori. Quest’ultima normativa può trovare applicazione nel solo caso in cui l’esecuzione comporti la costruzione in bosco di opere che alterino permanentemente il dato fisiconaturalistico (ad es., strade a carattere permanente). Stante il vuoto normativo, la prassi mostra che gli operatori definiscono, nel concreto, compiti e responsabilità del direttore dei lavori nell’accordo con i committenti o con i proprietari dei boschi. Da questo quadro di analisi, e dalla scarna normativa reperibile in materia, è possibile trarre linee guida sulla direzione lavori boschivi da proporre ai legislatori, sia nazionali, sia regionali, chiamati a riempire il vuoto normativo attualmente esistente su questi temi. Tali indicazioni, in certa misura, riguardano anche la materia della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

La direzione lavori negli interventi forestali

ROGGERO, Federico
2015-01-01

Abstract

La normativa forestale di alcune regioni italiane rende obbligatoria la nomina di un “direttore dei lavori forestali” che sovrintenda all’esecuzione degli interventi in bosco. Non è sempre chiaro, però, quali siano i compiti e le responsabilità del “direttore dei lavori forestali”. Una specifica disciplina sulla direzione lavori è prevista, infatti, con riferimento ai contratti pubblici di appalto di lavori e di servizi. Questa disciplina viene in rilievo ogni volta che il taglio sia commissionato da una pubblica amministrazione ad una ditta che lo esegua con propri mezzi ed organizzazione, e con gestione a proprio rischio. Paradigmatico è il caso del taglio dei boschi d’uso civico: in questi casi, infatti, viene in rilievo un contratto di appalto pubblico di servizi; se vengono in rilievo opere edili che assumano carattere prevalente rispetto al servizio del taglio, il contratto sarà un appalto pubblico di lavori. Al di fuori di queste ipotesi, manca una disciplina specifica sulla direzione lavori. In particolare, manca una disciplina con riferimento ai tagli eseguiti in proprio dal proprietario del bosco, agli appalti privati, ai tagli cd. “ad uso commercio”, cioè alle vendite dei boschi in piedi effettuate dai comuni titolari dei boschi civici riguardo alle piante risultate in eccesso rispetto alle esigenze dei cives. I lavori boschivi presentano infatti caratteristiche peculiari, considerato che il taglio boschivo lascia inalterato il dato naturale, non comportando trasformazione permanente del territorio. Per queste ragioni, non è possibile applicare alle fattispecie predette la normativa sull’edilizia, che disciplina i compiti e le responsabilità del direttore dei lavori. Quest’ultima normativa può trovare applicazione nel solo caso in cui l’esecuzione comporti la costruzione in bosco di opere che alterino permanentemente il dato fisiconaturalistico (ad es., strade a carattere permanente). Stante il vuoto normativo, la prassi mostra che gli operatori definiscono, nel concreto, compiti e responsabilità del direttore dei lavori nell’accordo con i committenti o con i proprietari dei boschi. Da questo quadro di analisi, e dalla scarna normativa reperibile in materia, è possibile trarre linee guida sulla direzione lavori boschivi da proporre ai legislatori, sia nazionali, sia regionali, chiamati a riempire il vuoto normativo attualmente esistente su questi temi. Tali indicazioni, in certa misura, riguardano anche la materia della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
2015
978-88-87553-21-5
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