Il lavoro analizza il fenomeno della solidarietà passiva scaturente da atto lecito nel suo iter storico, a partire dalle sue forme prodromiche, per passare agli interventi legislativi e alle opinioni dei giuristi, ponendo in evidenza il suo rapporto con il regime della parziarietà. La presente ricerca intende mettere in discussione alcuni ‘luoghi comuni’, primo fra tutti la vigenza, nell’esperienza giuridica romana, del principio «concursu partes fiunt», che marginalizza la solidarietà a mera eccezione. Non solo infatti quest’ultima costituiva inizialmente il regime predominante, se non esclusivo, in caso di pluralità di obligati, ma, anche quando si attestò il regime della parziarietà – a partire dalle XII Tavole con la divisione dei nomina hereditaria –, questo non divenne mai la ‘regola’. Dalle soluzioni fornite dai giuristi, infatti, si evince come questi, per l’individuazione del regime da applicare in presenza di pluralità di debitori (e creditori), tenessero conto della fattispecie: nessun rapporto regola-eccezione. La solidarietà, però, era sentita, soprattutto in certi casi, particolarmente ‘onerosa’. Ne sono testimonianza non solo le restrizioni e i correttivi introdotti, nell’ambito delle garanzie personali, da vari interventi ‘legislativi’, ma anche una certa ‘tendenza’ dei giuristi – sia pure in presenza di uno ius controversum – a limitare l’applicazione della solidarietà o comunque i suoi effetti.[...]

"In solidum obligari". Contributo allo studio della solidarietà da atto lecito

PARENTI, Lucio
2012-01-01

Abstract

Il lavoro analizza il fenomeno della solidarietà passiva scaturente da atto lecito nel suo iter storico, a partire dalle sue forme prodromiche, per passare agli interventi legislativi e alle opinioni dei giuristi, ponendo in evidenza il suo rapporto con il regime della parziarietà. La presente ricerca intende mettere in discussione alcuni ‘luoghi comuni’, primo fra tutti la vigenza, nell’esperienza giuridica romana, del principio «concursu partes fiunt», che marginalizza la solidarietà a mera eccezione. Non solo infatti quest’ultima costituiva inizialmente il regime predominante, se non esclusivo, in caso di pluralità di obligati, ma, anche quando si attestò il regime della parziarietà – a partire dalle XII Tavole con la divisione dei nomina hereditaria –, questo non divenne mai la ‘regola’. Dalle soluzioni fornite dai giuristi, infatti, si evince come questi, per l’individuazione del regime da applicare in presenza di pluralità di debitori (e creditori), tenessero conto della fattispecie: nessun rapporto regola-eccezione. La solidarietà, però, era sentita, soprattutto in certi casi, particolarmente ‘onerosa’. Ne sono testimonianza non solo le restrizioni e i correttivi introdotti, nell’ambito delle garanzie personali, da vari interventi ‘legislativi’, ma anche una certa ‘tendenza’ dei giuristi – sia pure in presenza di uno ius controversum – a limitare l’applicazione della solidarietà o comunque i suoi effetti.[...]
2012
9788849523973
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