L’obiettivo della ricerca è quello di ricostruire la disciplina dei procedimenti di valutazione ambientale che hanno ad oggetto il piano regolatore portuale, per soffermarsi in particolare sul problema del rapporto tra valutazione ambientale strategica (VAS) e valutazione d’impatto ambientale (VIA), alla luce delle norme vigenti e delle prospettive di riforma. La legge n. 84 del 1994, di riordino del sistema portuale, prevede che il PRP sia sottoposto a VIA; ma dal 1994 ad oggi la disciplina dei procedimenti di valutazione ambientale è stata più volte modificata, per cui occorre coordinare la disciplina dei porti, del 1994, con quella ambientale sopravvenuta. All’epoca la VIA era disciplinata dalla legge n. 349 del 1986, che la prevedeva per i progetti di opere pubbliche e private espressamente indicati e la escludeva per gli atti di programmazione e gli strumenti di pianificazione. Di conseguenza la sottoposizione a VIA del PRP di cui alla legge n. 84 del 1994 doveva intendersi riferita ai progetti di opere soggetti a VIA secondo la normativa ambientale che fossero compresi nel piano regolatore portuale. Con l’emanazione del Codice dell’ambiente (d. lgs. n. 152/2006) è stato introdotto un apposito strumento per la valutazione ambientale degli atti di pianificazione e di programmazione, la c.d. valutazione ambientale strategica (VAS), che ha avuto un sicuro impatto sulla pianificazione dei porti. Si è posta innanzitutto la questione se il PRP, in quanto atto di pianificazione, dovesse essere sottoposto alla nuova procedura, e poi il connesso problema del coordinamento tra questa e la VIA, pur sempre prevista dalla invariata disciplina di settore (l. n. 84 del 1994). Il quadro normativo risultante dalla versione originaria del Codice dell’ambiente forniva elementi sufficienti per far ritenere che il PRP dovesse passare attraverso il vaglio di entrambe le procedure di valutazione ambientale. Mancava tuttavia qualsiasi raccordo tra di esse. Anche dopo il c.d. secondo correttivo al Codice dell’ambiente (d. lgs. n. 4 del 2008) il PRP doveva ritenersi sottoposto a VAS in quanto piano e a VIA per i singoli progetti di opere in esso compresi. L’altro profilo di novità introdotto dal «secondo correttivo» è la messa a punto di un più efficace coordinamento tra le procedure della VAS e della VIA. Da un lato si è data la possibilità di svolgere la verifica di assoggettabilità a VIA all’interno del procedimento di VAS e di avvalersi, per la redazione dello studio di impatto ambientale su progetti inseriti in piani già sottoposti a VAS, dei dati contenuti nel rapporto ambientale; dall’altro si è precisato che la documentazione e le conclusioni della VAS debbano essere tenute in considerazione nella redazione e valutazione dei progetti, con il conseguente obbligo di adeguata motivazione in caso di giudizi contrastanti. Con il c.d. “terzo correttivo” (d.lgs. n. 128 del 2010) rimane confermato che il PRP rientra nel campo di applicazione della VAS ai sensi dell’art. 6 del Codice dell’ambiente e della direttiva 2001/42/CE, nonostante la permanente vigenza della legge portuale n. 84 del 1994, che ne prevede la sottoposizione a VIA. Quanto al coordinamento tra le due procedure, l’analisi del comma 3-ter dell’art. 6 consente di configurare tre possibili modelli procedimentali: quello dell’espletamento, in successione, di entrambe le procedure; quello dell’espletamento della VIA, integrata da elementi di valutazione strategica; quello dell’espletamento della sola VIA. Il primo è riservato ai piani regolatori dei porti aventi un’effettiva funzione di pianificazione; il secondo ai piani regolatori dei porti aventi valenza soprattutto progettuale; il terzo ai piani regolatori dei porti aventi valenza esclusivamente progettuale. Il PRP, l’unico per il quale l’integrazione procedimentale è espressamente prevista dalla legge, può diventare un modello applicabile anche ad altre categorie di piani e programmi per i quali si ponga l’esigenza di un’integrazione tra le procedure, data la presenza contestuale di contenuti pianificatori e di contenuti progettuali.

I procedimenti di valutazione ambientale nel piano regolatore portuale

D'ANTONIO, SIMONA
2013-01-01

Abstract

L’obiettivo della ricerca è quello di ricostruire la disciplina dei procedimenti di valutazione ambientale che hanno ad oggetto il piano regolatore portuale, per soffermarsi in particolare sul problema del rapporto tra valutazione ambientale strategica (VAS) e valutazione d’impatto ambientale (VIA), alla luce delle norme vigenti e delle prospettive di riforma. La legge n. 84 del 1994, di riordino del sistema portuale, prevede che il PRP sia sottoposto a VIA; ma dal 1994 ad oggi la disciplina dei procedimenti di valutazione ambientale è stata più volte modificata, per cui occorre coordinare la disciplina dei porti, del 1994, con quella ambientale sopravvenuta. All’epoca la VIA era disciplinata dalla legge n. 349 del 1986, che la prevedeva per i progetti di opere pubbliche e private espressamente indicati e la escludeva per gli atti di programmazione e gli strumenti di pianificazione. Di conseguenza la sottoposizione a VIA del PRP di cui alla legge n. 84 del 1994 doveva intendersi riferita ai progetti di opere soggetti a VIA secondo la normativa ambientale che fossero compresi nel piano regolatore portuale. Con l’emanazione del Codice dell’ambiente (d. lgs. n. 152/2006) è stato introdotto un apposito strumento per la valutazione ambientale degli atti di pianificazione e di programmazione, la c.d. valutazione ambientale strategica (VAS), che ha avuto un sicuro impatto sulla pianificazione dei porti. Si è posta innanzitutto la questione se il PRP, in quanto atto di pianificazione, dovesse essere sottoposto alla nuova procedura, e poi il connesso problema del coordinamento tra questa e la VIA, pur sempre prevista dalla invariata disciplina di settore (l. n. 84 del 1994). Il quadro normativo risultante dalla versione originaria del Codice dell’ambiente forniva elementi sufficienti per far ritenere che il PRP dovesse passare attraverso il vaglio di entrambe le procedure di valutazione ambientale. Mancava tuttavia qualsiasi raccordo tra di esse. Anche dopo il c.d. secondo correttivo al Codice dell’ambiente (d. lgs. n. 4 del 2008) il PRP doveva ritenersi sottoposto a VAS in quanto piano e a VIA per i singoli progetti di opere in esso compresi. L’altro profilo di novità introdotto dal «secondo correttivo» è la messa a punto di un più efficace coordinamento tra le procedure della VAS e della VIA. Da un lato si è data la possibilità di svolgere la verifica di assoggettabilità a VIA all’interno del procedimento di VAS e di avvalersi, per la redazione dello studio di impatto ambientale su progetti inseriti in piani già sottoposti a VAS, dei dati contenuti nel rapporto ambientale; dall’altro si è precisato che la documentazione e le conclusioni della VAS debbano essere tenute in considerazione nella redazione e valutazione dei progetti, con il conseguente obbligo di adeguata motivazione in caso di giudizi contrastanti. Con il c.d. “terzo correttivo” (d.lgs. n. 128 del 2010) rimane confermato che il PRP rientra nel campo di applicazione della VAS ai sensi dell’art. 6 del Codice dell’ambiente e della direttiva 2001/42/CE, nonostante la permanente vigenza della legge portuale n. 84 del 1994, che ne prevede la sottoposizione a VIA. Quanto al coordinamento tra le due procedure, l’analisi del comma 3-ter dell’art. 6 consente di configurare tre possibili modelli procedimentali: quello dell’espletamento, in successione, di entrambe le procedure; quello dell’espletamento della VIA, integrata da elementi di valutazione strategica; quello dell’espletamento della sola VIA. Il primo è riservato ai piani regolatori dei porti aventi un’effettiva funzione di pianificazione; il secondo ai piani regolatori dei porti aventi valenza soprattutto progettuale; il terzo ai piani regolatori dei porti aventi valenza esclusivamente progettuale. Il PRP, l’unico per il quale l’integrazione procedimentale è espressamente prevista dalla legge, può diventare un modello applicabile anche ad altre categorie di piani e programmi per i quali si ponga l’esigenza di un’integrazione tra le procedure, data la presenza contestuale di contenuti pianificatori e di contenuti progettuali.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11575/8004
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