Il saggio esamina il carattere dell’atto normativo di valere come atto istantaneo, fonte di una volontà normativa; ed il concorrente carattere di valere come testo permanente, fonte di conoscenza di tale volontà. Considera la realtà del fatto che i due elementi, i quali si presentano di per sé congiunti, sono suscettibili di venire distinti dall’autore dell’atto normativo. Analizza di conseguenza il duplice caso: dell’atto che produce una volontà normativa, ma non un testo per la sua conoscenza; dell’atto che produce un testo normativo ma non una volontà da conoscersi per il tramite di esso. Considera che il primo caso prende il nome di tecnica della novella legislativa; il secondo, di testo unico di disposizioni legislative. Conclude che il testo unico è atto normativo e, dunque, innovativo dell’ordinamento giuridico, nel senso circoscritto che esso produce un testo per la conoscenza di volontà normative già vigenti. Il saggio valuta le critiche mosse a questa ricostruzione dalla dottrina prevalente, secondo cui ogni innovazione del testo delle disposizioni normative implica per definizione anche una innovazione del loro contenuto. Confuta la tesi sulla base della considerazione che la novazione del testo è funzionale alla conoscenza della volontà normativa come recepita dai molteplici soggetti operanti nell’ordinamento giuridico. Conclude che nella scissione fra produzione del testo e produzione della volontà normativa il testo unico trova, ad tempo, ragione d’essere e limiti intrinseci di azione

Atto normativo, fonte delle volizioni dispositive e fonte del testo della loro conoscenza

BERTOLINI, Francesco Saverio
2011-01-01

Abstract

Il saggio esamina il carattere dell’atto normativo di valere come atto istantaneo, fonte di una volontà normativa; ed il concorrente carattere di valere come testo permanente, fonte di conoscenza di tale volontà. Considera la realtà del fatto che i due elementi, i quali si presentano di per sé congiunti, sono suscettibili di venire distinti dall’autore dell’atto normativo. Analizza di conseguenza il duplice caso: dell’atto che produce una volontà normativa, ma non un testo per la sua conoscenza; dell’atto che produce un testo normativo ma non una volontà da conoscersi per il tramite di esso. Considera che il primo caso prende il nome di tecnica della novella legislativa; il secondo, di testo unico di disposizioni legislative. Conclude che il testo unico è atto normativo e, dunque, innovativo dell’ordinamento giuridico, nel senso circoscritto che esso produce un testo per la conoscenza di volontà normative già vigenti. Il saggio valuta le critiche mosse a questa ricostruzione dalla dottrina prevalente, secondo cui ogni innovazione del testo delle disposizioni normative implica per definizione anche una innovazione del loro contenuto. Confuta la tesi sulla base della considerazione che la novazione del testo è funzionale alla conoscenza della volontà normativa come recepita dai molteplici soggetti operanti nell’ordinamento giuridico. Conclude che nella scissione fra produzione del testo e produzione della volontà normativa il testo unico trova, ad tempo, ragione d’essere e limiti intrinseci di azione
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