Il contributo offre una disamina delle principali scelte compiute dai redattori della Convenzione di Citta' del Capo sulle garanzie su beni mobili strumentali, relativamente alla definizione stessa di "garanzia" ai fini dell'applicazione della Convenzione, alle regole sulla costituzione della garanzia con effetti inter-partes e sull'opponibilità nei confronti dei terzi, nonché alle misure di esecuzione a disposizione del creditore garantito.Sono poi approfonditi alcuni temi controversi quali il trattamento degli strumenti di riserva della proprietà e del leasing nonché l'opponibilità dei diritti del creditore nelle procedure concorsuali a carico del debitore. Secondo l'A. le regole della Convenzione rappresentano una buon bilanciamento tra l'opportunità di incentivare il finanziamento esterno alle imprese e la tutela dei terzi, mentre il Protocollo aeronautico annesso alla Convenzione mostra una decisa preferenza per un maggior rafforzamento della posizione del creditore. Infine, si rileva come la soluzione del possibile conflitto tra la garanzia internazionale e diritti di prelazione non consensuali che sorgano sui medesimi beni sia di particolare interesse, anche al di là dello specifico ambito di applicazione della Convenzione, quale modello per la legislazione nazionale o europea sulle garanzie mobiliari.[...]

La Convenzione di Cape Town relativa alle garanzie internazionali su alcuni beni mobili strumentali

VENEZIANO, Anna
2005-01-01

Abstract

Il contributo offre una disamina delle principali scelte compiute dai redattori della Convenzione di Citta' del Capo sulle garanzie su beni mobili strumentali, relativamente alla definizione stessa di "garanzia" ai fini dell'applicazione della Convenzione, alle regole sulla costituzione della garanzia con effetti inter-partes e sull'opponibilità nei confronti dei terzi, nonché alle misure di esecuzione a disposizione del creditore garantito.Sono poi approfonditi alcuni temi controversi quali il trattamento degli strumenti di riserva della proprietà e del leasing nonché l'opponibilità dei diritti del creditore nelle procedure concorsuali a carico del debitore. Secondo l'A. le regole della Convenzione rappresentano una buon bilanciamento tra l'opportunità di incentivare il finanziamento esterno alle imprese e la tutela dei terzi, mentre il Protocollo aeronautico annesso alla Convenzione mostra una decisa preferenza per un maggior rafforzamento della posizione del creditore. Infine, si rileva come la soluzione del possibile conflitto tra la garanzia internazionale e diritti di prelazione non consensuali che sorgano sui medesimi beni sia di particolare interesse, anche al di là dello specifico ambito di applicazione della Convenzione, quale modello per la legislazione nazionale o europea sulle garanzie mobiliari.[...]
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