Per porre a raffronto la potestà legislativa esclusiva dello Stato con la competenza residuale delle Regioni lo scritto procede, preliminarmente, ad una classificazione tipologica delle materie di legislazione esclusiva sulla base del diverso modo in cui esse operano nei confronti delle fonti regionali. Così differenziate le materie operanti secondo lo schema della separazione-esclusione, le materie operanti secondo lo schema della concorrenza e le materie-tipo di disciplina, il saggio sottopone a disamina critica la tecnica costituzionale di identificazione delle competenze residuali e cerca di definire con precisione i limiti di validità e di efficacia di tali competenze. L’esito dell’analisi condotta mostra come negli ambiti di legislazione residuale non possa dirsi costituzionalmente posta una riserva di materia in senso stretto. Sebbene l'art. 117, primo comma, assoggetti legge statale e legge regionale ai medesimi limiti necessari, la legge regionale soffre di limiti “eventuali” ad opera di leggi statali, che rendono ad essa non riferibile il carattere dell'esclusività. Lo spazio della potestà residuale è, infatti, sempre rimodellabile dalla legge statale, che così da norma sulla competenza regionale.[...]
Legislazione esclusiva statale e potestà legislativa residuale delle Regioni
SCACCIA, GINO
2008-01-01
Abstract
Per porre a raffronto la potestà legislativa esclusiva dello Stato con la competenza residuale delle Regioni lo scritto procede, preliminarmente, ad una classificazione tipologica delle materie di legislazione esclusiva sulla base del diverso modo in cui esse operano nei confronti delle fonti regionali. Così differenziate le materie operanti secondo lo schema della separazione-esclusione, le materie operanti secondo lo schema della concorrenza e le materie-tipo di disciplina, il saggio sottopone a disamina critica la tecnica costituzionale di identificazione delle competenze residuali e cerca di definire con precisione i limiti di validità e di efficacia di tali competenze. L’esito dell’analisi condotta mostra come negli ambiti di legislazione residuale non possa dirsi costituzionalmente posta una riserva di materia in senso stretto. Sebbene l'art. 117, primo comma, assoggetti legge statale e legge regionale ai medesimi limiti necessari, la legge regionale soffre di limiti “eventuali” ad opera di leggi statali, che rendono ad essa non riferibile il carattere dell'esclusività. Lo spazio della potestà residuale è, infatti, sempre rimodellabile dalla legge statale, che così da norma sulla competenza regionale.[...]I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.