L’agibilità degli edifici rappresenta, secondo la dottrina, l’ultimo baluardo “pubblico” per l’utilizzabilità degli edifici. La verifica dell’agibilità degli edifici, sotto il profilo della salubrità e della sicurezza, era stato oggetto di una prima disciplina da parte del T.U. delle leggi sanitarie. L’evoluzione della materia e la necessità di governare la disciplina dell’uso del territorio hanno portato a rivisitare la natura e la funzione del modello e dei relativi strumenti ed ha ricondurlo tra i campi dell’attività amministrativa governata dagli istituti di semplificazione. Non più potere autoritativo ma accertamento di conformità agli standard ed alle norme di sicurezza. Peraltro, la disciplina introdotta dal T.U. dell’edilizia ha chiarito che in sede di rilascio del certificato di agibilità deve effettuarsi anche la verifica della conformità dell’edificio ai titoli abilitanti ed allo strumento urbanistico, al fine di evitare che un immobile abusivo possa essere considerato agibile. E ciò un un ottic di ordinamento della disciplina degli interessi pubblici rilevanti che non possono essere più ritenuti a compartimenti stagni ma devono necessariamente raccordarsi per il perseguimento dell’interesse pubblico. L’attuale disciplina del certificato di agibilità,il cui sistema sanzionatorio è stato depenalizzato, milita in tal senso e si ritiene che questo sia lo scopo che è chiamato a perseguire. [...]

Certficato di agibilità, procedimento di rilascio del certficato di agibilità, dichiarazione di inagibilità.

DE CAROLIS, Diego
2006-01-01

Abstract

L’agibilità degli edifici rappresenta, secondo la dottrina, l’ultimo baluardo “pubblico” per l’utilizzabilità degli edifici. La verifica dell’agibilità degli edifici, sotto il profilo della salubrità e della sicurezza, era stato oggetto di una prima disciplina da parte del T.U. delle leggi sanitarie. L’evoluzione della materia e la necessità di governare la disciplina dell’uso del territorio hanno portato a rivisitare la natura e la funzione del modello e dei relativi strumenti ed ha ricondurlo tra i campi dell’attività amministrativa governata dagli istituti di semplificazione. Non più potere autoritativo ma accertamento di conformità agli standard ed alle norme di sicurezza. Peraltro, la disciplina introdotta dal T.U. dell’edilizia ha chiarito che in sede di rilascio del certificato di agibilità deve effettuarsi anche la verifica della conformità dell’edificio ai titoli abilitanti ed allo strumento urbanistico, al fine di evitare che un immobile abusivo possa essere considerato agibile. E ciò un un ottic di ordinamento della disciplina degli interessi pubblici rilevanti che non possono essere più ritenuti a compartimenti stagni ma devono necessariamente raccordarsi per il perseguimento dell’interesse pubblico. L’attuale disciplina del certificato di agibilità,il cui sistema sanzionatorio è stato depenalizzato, milita in tal senso e si ritiene che questo sia lo scopo che è chiamato a perseguire. [...]
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