583 note, 325 studi consultati La monografia tratta il problema classico della esclusione d’erede con rigoroso approccio ricostruttivo, sottoponendo a critica tutte le ricostruzioni correlate al tema e proponendo un’elaborazione originale. Si segnala che la Suprema Corte di Cassazione ribaltando i pronunciamenti del 1967 e del 1994, nel 2012 ha espresso una posizione conforme alla soluzione prospettata nella monografia. Cass. 25/05/2012, n. 8352: È valida la clausola del testamento con la quale il testatore manifesti la volontà destitutiva - che può includersi nel "disporre ", di cui all'art. 587, primo comma, cod. civ - diretta ad escludere dalla propria successione legittima alcuni dei successibili ed a restringerla così ai non diseredati, costituendo detta clausola di diseredazione espressione di un regolamento di rapporti patrimoniali, rientrante nel contenuto tipico dell'atto di ultima volontà e volta ad indirizzare la concreta destinazione "post mortem" delle proprie sostanze, senza che per diseredare sia, quindi, necessario procedere ad una positiva attribuzione di bene, né occorra prova di un'implicita istituzione.

La diseredazione

RUSSO, DOMENICO
1998-01-01

Abstract

583 note, 325 studi consultati La monografia tratta il problema classico della esclusione d’erede con rigoroso approccio ricostruttivo, sottoponendo a critica tutte le ricostruzioni correlate al tema e proponendo un’elaborazione originale. Si segnala che la Suprema Corte di Cassazione ribaltando i pronunciamenti del 1967 e del 1994, nel 2012 ha espresso una posizione conforme alla soluzione prospettata nella monografia. Cass. 25/05/2012, n. 8352: È valida la clausola del testamento con la quale il testatore manifesti la volontà destitutiva - che può includersi nel "disporre ", di cui all'art. 587, primo comma, cod. civ - diretta ad escludere dalla propria successione legittima alcuni dei successibili ed a restringerla così ai non diseredati, costituendo detta clausola di diseredazione espressione di un regolamento di rapporti patrimoniali, rientrante nel contenuto tipico dell'atto di ultima volontà e volta ad indirizzare la concreta destinazione "post mortem" delle proprie sostanze, senza che per diseredare sia, quindi, necessario procedere ad una positiva attribuzione di bene, né occorra prova di un'implicita istituzione.
1998
8834871391
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