L’articolo si incentra sull’esegesi di D. 13.6.21.1 (Afr. 8 quaest.), ove viene analizzata la peculiare fattispecie di un soldato che ‘in exercitu’ avesse dato in comodato ai suoi commilitoni dei vasa “communi periculo”, rubati poi dal suo servo, fuggito in seguito presso i nemici. La soluzione del giurista, che riconosce un’actio commodati parziaria contro i commilitoni, non risulta presentare incongruenze tali da giustificare l’interpolazione – comunemente riconosciuta – dell’inciso ‘pro cuiusque parte’, con la conseguenza che Africano aveva una opinione diversa rispetto a Celso. L’attenzione, inoltre, si è focalizzata sulla presenza di un comodato con il ‘periculum’ a carico del comodatario. Tale inciso non fa riferimento ad un aggravio pattizio di responsabilità né tanto meno può considerarsi indice di un’opinione del giurista affatto peculiare in ordine alla responsabilità del comodatario, nel senso che egli non riconoscesse una responsabilià per custodia: verosimilmente, infatti, la sua presenza è giustificata dalla volontà del giurista di specificare la mancanza di sgravi pattizi di responsabilità. Nella parte finale del lavoro, viene presa in considerazione l’ipotesi in cui il comodante non fosse il dominus rei e il proprietario, o il suo servo, avesse sottratto clandestinamente la res commodata: anche in tal caso, come nella fattispecie prevista da Africano, l’actio furti servi nomine (o actio furti non nossale qualora fosse stato lo stesso proprietario a sottrarla) sarebbe stata riconosciuta al comodatario (salvo che questi fosse in mala fede), che avrebbe risposto del furto con l’actio commodati.[...]

D. 13.6.21.1 (Afr. 8 quaest.): su un caso di furto della res commodata ‘periculo tuo’ da parte del servo del comodante

PARENTI, Lucio
2007-01-01

Abstract

L’articolo si incentra sull’esegesi di D. 13.6.21.1 (Afr. 8 quaest.), ove viene analizzata la peculiare fattispecie di un soldato che ‘in exercitu’ avesse dato in comodato ai suoi commilitoni dei vasa “communi periculo”, rubati poi dal suo servo, fuggito in seguito presso i nemici. La soluzione del giurista, che riconosce un’actio commodati parziaria contro i commilitoni, non risulta presentare incongruenze tali da giustificare l’interpolazione – comunemente riconosciuta – dell’inciso ‘pro cuiusque parte’, con la conseguenza che Africano aveva una opinione diversa rispetto a Celso. L’attenzione, inoltre, si è focalizzata sulla presenza di un comodato con il ‘periculum’ a carico del comodatario. Tale inciso non fa riferimento ad un aggravio pattizio di responsabilità né tanto meno può considerarsi indice di un’opinione del giurista affatto peculiare in ordine alla responsabilità del comodatario, nel senso che egli non riconoscesse una responsabilià per custodia: verosimilmente, infatti, la sua presenza è giustificata dalla volontà del giurista di specificare la mancanza di sgravi pattizi di responsabilità. Nella parte finale del lavoro, viene presa in considerazione l’ipotesi in cui il comodante non fosse il dominus rei e il proprietario, o il suo servo, avesse sottratto clandestinamente la res commodata: anche in tal caso, come nella fattispecie prevista da Africano, l’actio furti servi nomine (o actio furti non nossale qualora fosse stato lo stesso proprietario a sottrarla) sarebbe stata riconosciuta al comodatario (salvo che questi fosse in mala fede), che avrebbe risposto del furto con l’actio commodati.[...]
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11575/2061
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact