Il volume si propone di indagare natura giuridica, significato e portata dell’ambiente quale limite alla libertà d’iniziativa economica riconosciuta dal primo comma dell’art. 41 Cost., in particolare alla luce della l. cost. n. 1 del 2022, con la quale si sono apportate integrazioni rilevanti proprio alle disposizioni-cardine della Costituzione economica italiana, inserendo espressamente il limite-ambiente nel secondo e nel terzo comma dell’articolo citato (e il limite-salute nel solo capoverso dello stesso). In tal guisa, il legislatore costituzionale ha inteso preservare le condizioni materiali di effettività del sistema dei diritti, posto al centro della Costituzione. Sebbene l’intervento integrativo esprima indubbiamente un favor per la transizione ecologica, che potrà essere adeguatamente valorizzato in sede di bilanciamento, esso non pare idoneo né a collocare l’ambiente in una posizione gerarchicamente sovraordinata agli altri interessi esplicitati nella disposizione, né a determinare una funzionalizzazione della libertà in questione. La ricerca, condotta attraverso gli strumenti classici del metodo giuridico, non trascura l’influenza esercitata dal processo di integrazione europea e si avvale, là dove utile, della comparazione (intesa, in particolare, quale confronto con la scienza giuridica straniera).

L'ambiente come limite alla libertà di iniziativa economica

omar makimov pallotta
2024-01-01

Abstract

Il volume si propone di indagare natura giuridica, significato e portata dell’ambiente quale limite alla libertà d’iniziativa economica riconosciuta dal primo comma dell’art. 41 Cost., in particolare alla luce della l. cost. n. 1 del 2022, con la quale si sono apportate integrazioni rilevanti proprio alle disposizioni-cardine della Costituzione economica italiana, inserendo espressamente il limite-ambiente nel secondo e nel terzo comma dell’articolo citato (e il limite-salute nel solo capoverso dello stesso). In tal guisa, il legislatore costituzionale ha inteso preservare le condizioni materiali di effettività del sistema dei diritti, posto al centro della Costituzione. Sebbene l’intervento integrativo esprima indubbiamente un favor per la transizione ecologica, che potrà essere adeguatamente valorizzato in sede di bilanciamento, esso non pare idoneo né a collocare l’ambiente in una posizione gerarchicamente sovraordinata agli altri interessi esplicitati nella disposizione, né a determinare una funzionalizzazione della libertà in questione. La ricerca, condotta attraverso gli strumenti classici del metodo giuridico, non trascura l’influenza esercitata dal processo di integrazione europea e si avvale, là dove utile, della comparazione (intesa, in particolare, quale confronto con la scienza giuridica straniera).
2024
9788828868392
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11575/157020
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