Il contributo, prendendo le mosse dalla nozione di transizione ecologica, evidenzia come questa richieda un mutamento radicale del modello di sviluppo in ciascun contesto ordinamentale ove essa si imponga. Tale mutamento si tradurrebbe, nel quadro eurounitario, in una (temporanea?) deroga al regime ordinario di divieto di aiuti di Stato e nell’emersione di un nuovo obiettivo di garanzia di salute degli ecosistemi: novità che determinano una torsione della Costituzione economica europea, fondata sulla concorrenza, sul mercato e sulla preminenza del pilastro economico dello sviluppo sostenibile (a danno di quello ambientale). A differenza di quanto accaduto sul piano sovranazionale, nel contesto italiano il mutamento di paradigma imposto dalla transizione ecologica si è tradotto anche in una revisione della Costituzione e, in particolare, del “cuore” della Costituzione economica italiana, ovvero l’art. 41. Ciononostante, l’intervento riformatore non sembrerebbe comunque in grado di determinare una funzionalizzazione ab initio della libertà di iniziativa economica e, dunque, l’emersione di un’economia “per l’ambiente”.

Transizione ecologica e Costituzione economica nella dimensione nazionale ed europea: convergenze e divergenze

omar makimov pallotta
2024-01-01

Abstract

Il contributo, prendendo le mosse dalla nozione di transizione ecologica, evidenzia come questa richieda un mutamento radicale del modello di sviluppo in ciascun contesto ordinamentale ove essa si imponga. Tale mutamento si tradurrebbe, nel quadro eurounitario, in una (temporanea?) deroga al regime ordinario di divieto di aiuti di Stato e nell’emersione di un nuovo obiettivo di garanzia di salute degli ecosistemi: novità che determinano una torsione della Costituzione economica europea, fondata sulla concorrenza, sul mercato e sulla preminenza del pilastro economico dello sviluppo sostenibile (a danno di quello ambientale). A differenza di quanto accaduto sul piano sovranazionale, nel contesto italiano il mutamento di paradigma imposto dalla transizione ecologica si è tradotto anche in una revisione della Costituzione e, in particolare, del “cuore” della Costituzione economica italiana, ovvero l’art. 41. Ciononostante, l’intervento riformatore non sembrerebbe comunque in grado di determinare una funzionalizzazione ab initio della libertà di iniziativa economica e, dunque, l’emersione di un’economia “per l’ambiente”.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11575/148420
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