Il contributo ha lo scopo di approfondire il ruolo svolto dall'Agenzia per l'Energia e l'Ambiente della Provincia di Teramo nel promuovere lo sviluppo delle comunità energetiche rinnovabili. In particolare, ci si interroga sulla più idonea forma giuridica per le Comunità energetiche rinnovabili in fase di costituzione in Provincia di Teramo, con particolare riguardo alla CER che si intende promuovere presso il Comune di Castelli. Lo studio, che muove dalla discrezionalità che la direttiva (UE) 2018/2001 e il decreto che la recepisce (d.lgs. n. 199/2021) lasciano nelle mani dei promotori delle CER in relazione alla forma giuridica che queste devono assumere (fatto salvo il requisito della soggettività giuridica e dell’assenza di lucro quale scopo principale dell’entità), perviene alla seguente conclusione: la forma giuridica della CER va scelta alla luce della “composizione” della medesima, ovvero della natura dei membri della stessa (solo persone fisiche e amministrazioni pubbliche, persone fisiche e imprese, persone fisiche, imprese e amministrazioni pubbliche): tra le diverse opzioni, la società cooperativa è quella che meglio si addice alle CER “complesse”, mentre l’associazione è quella che meglio si adatta alle CER più “snelle”: in quest’ultimo caso è raccomandata la procedura di riconoscimento dell’associazione, che permette – a fronte di un esborso non eccessivo – di salvaguardare il patrimonio di chi agisce in nome e per conto della CER da eventuali aggressioni di creditori, nell’ipotesi in cui il patrimonio dell’associazione dovesse risultare incapiente.

Prime opportunità per le comunità energetiche rinnovabili in Provincia di Teramo

Omar Makimov Pallotta;
2023-01-01

Abstract

Il contributo ha lo scopo di approfondire il ruolo svolto dall'Agenzia per l'Energia e l'Ambiente della Provincia di Teramo nel promuovere lo sviluppo delle comunità energetiche rinnovabili. In particolare, ci si interroga sulla più idonea forma giuridica per le Comunità energetiche rinnovabili in fase di costituzione in Provincia di Teramo, con particolare riguardo alla CER che si intende promuovere presso il Comune di Castelli. Lo studio, che muove dalla discrezionalità che la direttiva (UE) 2018/2001 e il decreto che la recepisce (d.lgs. n. 199/2021) lasciano nelle mani dei promotori delle CER in relazione alla forma giuridica che queste devono assumere (fatto salvo il requisito della soggettività giuridica e dell’assenza di lucro quale scopo principale dell’entità), perviene alla seguente conclusione: la forma giuridica della CER va scelta alla luce della “composizione” della medesima, ovvero della natura dei membri della stessa (solo persone fisiche e amministrazioni pubbliche, persone fisiche e imprese, persone fisiche, imprese e amministrazioni pubbliche): tra le diverse opzioni, la società cooperativa è quella che meglio si addice alle CER “complesse”, mentre l’associazione è quella che meglio si adatta alle CER più “snelle”: in quest’ultimo caso è raccomandata la procedura di riconoscimento dell’associazione, che permette – a fronte di un esborso non eccessivo – di salvaguardare il patrimonio di chi agisce in nome e per conto della CER da eventuali aggressioni di creditori, nell’ipotesi in cui il patrimonio dell’associazione dovesse risultare incapiente.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11575/148400
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