The paper examines the different interpretations relating to the enforceability of the patrimonial fund against third parties and to the meaning of "family needs", reporting current jurisprudential decisions. The author criticizes the position that denies the possibility of setting up the patrimonial fund in cohabitation. This negative position is not justified by the protection of third parties; on the contrary, it raises doubts about constitutional legitimacy with reference to the protection of children. According to the author, the presence of other provisions that limit the liability of the debtor’s assets allows to consider less rigorously the application of the patrimonial fund.

Lo scritto esamina le diverse interpretazioni relative all’opponibilità ai terzi del fondo patrimoniale e allo spazio di operatività del vincolo di destinazione funzionalizzato a soddisfare i “bisogni della famiglia”, dando conto degli attuali approdi giurisprudenziali. L’autore sottopone a revisione critica l’affermazione che nega la possibilità di costituire il fondo patrimoniale in regime di convivenza. Tale posizione negativa non è giustificata dalla tutela dei terzi e potrebbe anzi dar luogo a dubbi di legittimità costituzionale con riferimento alla protezione dei figli. L’autore evidenzia infine come, la presenza di istituti che limitano – anche in modo non tipizzato, come nel caso dell’art. 2645 ter c.c.- il principio generale di responsabilità patrimoniale di cui all’art. 2740 c.c., impone di ripensare in modo meno rigoroso il perimetro applicativo del fondo patrimoniale.

Il fondo patrimoniale: profili applicativi

Lorena Ambrosini
2024-01-01

Abstract

The paper examines the different interpretations relating to the enforceability of the patrimonial fund against third parties and to the meaning of "family needs", reporting current jurisprudential decisions. The author criticizes the position that denies the possibility of setting up the patrimonial fund in cohabitation. This negative position is not justified by the protection of third parties; on the contrary, it raises doubts about constitutional legitimacy with reference to the protection of children. According to the author, the presence of other provisions that limit the liability of the debtor’s assets allows to consider less rigorously the application of the patrimonial fund.
2024
978-88-3379-731-1
Lo scritto esamina le diverse interpretazioni relative all’opponibilità ai terzi del fondo patrimoniale e allo spazio di operatività del vincolo di destinazione funzionalizzato a soddisfare i “bisogni della famiglia”, dando conto degli attuali approdi giurisprudenziali. L’autore sottopone a revisione critica l’affermazione che nega la possibilità di costituire il fondo patrimoniale in regime di convivenza. Tale posizione negativa non è giustificata dalla tutela dei terzi e potrebbe anzi dar luogo a dubbi di legittimità costituzionale con riferimento alla protezione dei figli. L’autore evidenzia infine come, la presenza di istituti che limitano – anche in modo non tipizzato, come nel caso dell’art. 2645 ter c.c.- il principio generale di responsabilità patrimoniale di cui all’art. 2740 c.c., impone di ripensare in modo meno rigoroso il perimetro applicativo del fondo patrimoniale.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11575/146280
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