Può la democrazia garantire una piena tutela dei vulnerabili (tali per appartenenza a minoranze di qualunque natura o per condizioni esistenziali)? Le recenti vicende pandemiche hanno evidenziato l’incapacità della democrazia di rispondere positivamente a tali istanze. Un’incapacità che nasce anche dalla sovrapposizione equivoca fra il lemma democrazia e la locuzione Stato di diritto, ove, invece, la prima attiene ad una forma di esercizio del potere e la seconda ad una forma di Stato. Assunto che democrazia denota le forme di governo caratterizzate da un esercizio del governo da parte del popolo (in maniera diretta o indiretta), ciò non implica che ciascuno sia rispettato: un esito neanche aporetico, non essendo affatto nelle sue premesse. La tutela di ciascuno sembrerebbe propria, invece, del c.d. Stato di diritto, da intendersi nell’accezione di Stato sub lege, governante per legem. Forma di Stato che in sé non è, tuttavia, ancora garanzia di tutela dei diritti dei vulnerabili: l’introduzione di un controllo giudiziario costituzionale è un correttivo, non sempre efficace, posto a presidio dei diritti fondamentali. Ora, se anche lo Stato di diritto sembra incapace di tutelare i vulnerabili, emerge l’insufficienza dell’attuale modello di diritto: c’è spazio per un modello alternativo?

Democrazia e vulnerabilità: criticità emergenti

Anna Di Giandomenico
2022-01-01

Abstract

Può la democrazia garantire una piena tutela dei vulnerabili (tali per appartenenza a minoranze di qualunque natura o per condizioni esistenziali)? Le recenti vicende pandemiche hanno evidenziato l’incapacità della democrazia di rispondere positivamente a tali istanze. Un’incapacità che nasce anche dalla sovrapposizione equivoca fra il lemma democrazia e la locuzione Stato di diritto, ove, invece, la prima attiene ad una forma di esercizio del potere e la seconda ad una forma di Stato. Assunto che democrazia denota le forme di governo caratterizzate da un esercizio del governo da parte del popolo (in maniera diretta o indiretta), ciò non implica che ciascuno sia rispettato: un esito neanche aporetico, non essendo affatto nelle sue premesse. La tutela di ciascuno sembrerebbe propria, invece, del c.d. Stato di diritto, da intendersi nell’accezione di Stato sub lege, governante per legem. Forma di Stato che in sé non è, tuttavia, ancora garanzia di tutela dei diritti dei vulnerabili: l’introduzione di un controllo giudiziario costituzionale è un correttivo, non sempre efficace, posto a presidio dei diritti fondamentali. Ora, se anche lo Stato di diritto sembra incapace di tutelare i vulnerabili, emerge l’insufficienza dell’attuale modello di diritto: c’è spazio per un modello alternativo?
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