In presenza di eventi di particolare gravità che determinino l’insorgere di esigenze umanitarie, è possibile far ricorso allo strumento della protezione temporanea di cui all’art. 20 del Testo unico in materia di immigrazione. La disposizione non ha subito modifiche in seguito all’entrata in vigore del primo decreto sicurezza e, dunque, rappresenta oggi lo strumento principale mediante il quale può essere accordata tutela al migrante che fugga dal Paese d’origine per motivi di carattere umanitario.

La protezione temporanea per motivi umanitari nel sistema di tutela delle persone migranti delineato dal Decreto sicurezza I

omar makimov pallotta
2021-01-01

Abstract

In presenza di eventi di particolare gravità che determinino l’insorgere di esigenze umanitarie, è possibile far ricorso allo strumento della protezione temporanea di cui all’art. 20 del Testo unico in materia di immigrazione. La disposizione non ha subito modifiche in seguito all’entrata in vigore del primo decreto sicurezza e, dunque, rappresenta oggi lo strumento principale mediante il quale può essere accordata tutela al migrante che fugga dal Paese d’origine per motivi di carattere umanitario.
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