L’intendimento della nullità spesso appare condizionato dalla tralatizia impostazione dell’acte organisme, non riscontrata tuttavia sul piano del diritto positivo: l’ipostatizzazione di un concetto di nullità ha spesso determinato, in un processo di inversionsmethode, la rappresentazione distorta o incompleta delle regole di diritto positivo, ciò che, inevitabilmente, condiziona anche le costruzioni relative alla «nuova» nullità di protezione, punto di arrivo del discorso sui «profili evolutivi della nullità contrattuale». Anche per tale ragione molti studi sul tema tendono a concludersi con l’affermazione di una distanza, tra il nuovo modello e quello del codice, talmente ampia da implicare, per necessità, la conclusione dell’impossibilità di riconoscere un’unica categoria; sì che, allo stato, è diffusa l’opinione secondo cui la nullità di protezione sarebbe un tertium genus, come pure frequente è l’idea della frammentazione del concetto di nullità. Sennonché il chiarimento sul concetto, alla luce del dato positivo, ne evidenzia il carattere essenzialmente relativo, dunque la fallacia dei dogmi ancora utilizzati per la rappresentazione del fenomeno. Sgomberato il campo speculativo da pregiudizi, la nullità di protezione può così apprezzarsi nel suo reale senso di nullità speciale, rimediale, a legittimazione esclusiva (e rilevabile anche d’ufficio), genetica o successiva, tendenzialmente non totale, bensì necessariamente parziale (anche in senso «quantitativo»), se del caso abbinata ad una sostituzione genetica o successiva e rispondente giammai alla violazione di mere regole di comportamento bensì, pur sempre, a vizi stricto sensu o lato sensu strutturali: l’equità, id est l’equilibrio sia dei diritti e dei doveri sia del sinallagma (nei casi di concreta irreperibilità di alternative di mercato), emerge quale novello requisito di protezione dei negozi inter vivos patrimoniali con contenuto imposto, così come, del pari, la forma informativa e la ponderatezza del consenso, integrano, di questi, la struttura. Requisiti di protezione e nullità rimedio, in tal modo, recuperando sul piano normativo l’asimmetria informativa e di potere negoziale, danno conto dell’adeguamento del sistema contrattuale ai principi ed ai valori costituzionali e comunitari dai quali emerge che il divieto di abuso del potere negoziale è limite consustanziale dell’autonomia riconosciuta dall’ordine positivo ai privati. [...]
Profili evolutivi della nullità contrattuale
RUSSO, DOMENICO
2008-01-01
Abstract
L’intendimento della nullità spesso appare condizionato dalla tralatizia impostazione dell’acte organisme, non riscontrata tuttavia sul piano del diritto positivo: l’ipostatizzazione di un concetto di nullità ha spesso determinato, in un processo di inversionsmethode, la rappresentazione distorta o incompleta delle regole di diritto positivo, ciò che, inevitabilmente, condiziona anche le costruzioni relative alla «nuova» nullità di protezione, punto di arrivo del discorso sui «profili evolutivi della nullità contrattuale». Anche per tale ragione molti studi sul tema tendono a concludersi con l’affermazione di una distanza, tra il nuovo modello e quello del codice, talmente ampia da implicare, per necessità, la conclusione dell’impossibilità di riconoscere un’unica categoria; sì che, allo stato, è diffusa l’opinione secondo cui la nullità di protezione sarebbe un tertium genus, come pure frequente è l’idea della frammentazione del concetto di nullità. Sennonché il chiarimento sul concetto, alla luce del dato positivo, ne evidenzia il carattere essenzialmente relativo, dunque la fallacia dei dogmi ancora utilizzati per la rappresentazione del fenomeno. Sgomberato il campo speculativo da pregiudizi, la nullità di protezione può così apprezzarsi nel suo reale senso di nullità speciale, rimediale, a legittimazione esclusiva (e rilevabile anche d’ufficio), genetica o successiva, tendenzialmente non totale, bensì necessariamente parziale (anche in senso «quantitativo»), se del caso abbinata ad una sostituzione genetica o successiva e rispondente giammai alla violazione di mere regole di comportamento bensì, pur sempre, a vizi stricto sensu o lato sensu strutturali: l’equità, id est l’equilibrio sia dei diritti e dei doveri sia del sinallagma (nei casi di concreta irreperibilità di alternative di mercato), emerge quale novello requisito di protezione dei negozi inter vivos patrimoniali con contenuto imposto, così come, del pari, la forma informativa e la ponderatezza del consenso, integrano, di questi, la struttura. Requisiti di protezione e nullità rimedio, in tal modo, recuperando sul piano normativo l’asimmetria informativa e di potere negoziale, danno conto dell’adeguamento del sistema contrattuale ai principi ed ai valori costituzionali e comunitari dai quali emerge che il divieto di abuso del potere negoziale è limite consustanziale dell’autonomia riconosciuta dall’ordine positivo ai privati. [...]I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.