Lo studio esamina lo strumento finanziario in relazione al sistema cui inerisce – il mercato mobiliare – poiché dall’esame complessivo dell’insieme è possibile cogliere la percezione giuridica di esso, quale “fenomeno” piuttosto che come “concetto”.Volendo fare tesoro di esperienze legislative, anche pregresse, appare chiaro che un’indagine sui contenuti dello strumento finanziario si rivela ultronea, se non addirittura fuorviante. Si consideri l’insuccesso dell’esperienza legislativa domestica incentrata sul “valore mobiliare” (cap. I, sez. 2), laddove ne ha tentato una delineazione del contenuto, sino a dilatarla così da prendere ogni valenza ricostruttiva; si consideri invece il diverso percorso dell’attuale sistema domestico e comunitario, che non presuppone una definizione di strumento finanziario né si fonda sulla costituzione di una fattispecie legale, bensì rinvia a categorie date, socialmente e/o legislativamente individuate. Ed infatti, il testo unico della finanza (tuf) rinvia, per esempio, ad azioni, obbligazioni, titoli di Stato, altri titoli di debito (art. 1.2., lett. a, b) e agli strumenti finanziari “previsti” dal codice civile (art. 1.2., lett. b – bis); peraltro, in linea con la tecnica definitoria delle direttive comunitarie, quali la Direttiva 39/2004 C.E. (art. 4.1., n. 17 e 18), come già la Direttiva 93/22 CEE. Inoltre, entrambi i sistemi sono caratterizzati dalla possibilità di “elezione” di nuovi strumenti finanziari attinti dalla prassi e dallo sviluppo dei mercati finanziari (rispettivamente, art. 18.5. tuf; artt. 4.2., 64 Direttiva). In definitiva, vi è il riconoscimento, non tanto del porsi di una materia magmatica, ma della caratteristica intrinseca dello strumento finanziario quale espressione di una continua evoluzione del mercato.Il presente lavoro si limita dunque ad assumere una definizione base di strumento finanziario quale ottimale veicolo di investimento finanziario, caratterizzato dall’ assunzione di un rischio (economico e giuridico), nell’ aspettativa di un reddito e destinato ad essere scambiato in un “mercato”. E’ sembrato a chi scrive, più proficuo condurre l’analisi conoscitiva partendo dallo studio degli elementi ora detti, ricomponendo poi la materia nel mercato (dopo aver indagato sul concetto di quest’ultimo) e nelle sue strutture (esaminate in estrema sintesi e nei limiti della rilevanza ai fini dello studio). Dato l’assunto elementare di partenza, lo strumento finanziario è la sintesi dell’evoluzione finanziaria che il mercato giorno dopo giorno esprime, di tal che attraverso questo è possibile l’esame e la piena comprensione del fenomeno.Il lettore troverà frequenti rinvii interni poiché lo stesso elemento di studio è trattato (forse “calato”) in diversi contesti: ad esempio di redditività e rischio se ne parla al cap. III e al cap. VI, il tema dell’investimento finanziario è affrontato nei capp. II, III, IV e così via. [...]

Strumenti finanziari e mercato mobiliare

BRANCADORO, Gianluca
2005-01-01

Abstract

Lo studio esamina lo strumento finanziario in relazione al sistema cui inerisce – il mercato mobiliare – poiché dall’esame complessivo dell’insieme è possibile cogliere la percezione giuridica di esso, quale “fenomeno” piuttosto che come “concetto”.Volendo fare tesoro di esperienze legislative, anche pregresse, appare chiaro che un’indagine sui contenuti dello strumento finanziario si rivela ultronea, se non addirittura fuorviante. Si consideri l’insuccesso dell’esperienza legislativa domestica incentrata sul “valore mobiliare” (cap. I, sez. 2), laddove ne ha tentato una delineazione del contenuto, sino a dilatarla così da prendere ogni valenza ricostruttiva; si consideri invece il diverso percorso dell’attuale sistema domestico e comunitario, che non presuppone una definizione di strumento finanziario né si fonda sulla costituzione di una fattispecie legale, bensì rinvia a categorie date, socialmente e/o legislativamente individuate. Ed infatti, il testo unico della finanza (tuf) rinvia, per esempio, ad azioni, obbligazioni, titoli di Stato, altri titoli di debito (art. 1.2., lett. a, b) e agli strumenti finanziari “previsti” dal codice civile (art. 1.2., lett. b – bis); peraltro, in linea con la tecnica definitoria delle direttive comunitarie, quali la Direttiva 39/2004 C.E. (art. 4.1., n. 17 e 18), come già la Direttiva 93/22 CEE. Inoltre, entrambi i sistemi sono caratterizzati dalla possibilità di “elezione” di nuovi strumenti finanziari attinti dalla prassi e dallo sviluppo dei mercati finanziari (rispettivamente, art. 18.5. tuf; artt. 4.2., 64 Direttiva). In definitiva, vi è il riconoscimento, non tanto del porsi di una materia magmatica, ma della caratteristica intrinseca dello strumento finanziario quale espressione di una continua evoluzione del mercato.Il presente lavoro si limita dunque ad assumere una definizione base di strumento finanziario quale ottimale veicolo di investimento finanziario, caratterizzato dall’ assunzione di un rischio (economico e giuridico), nell’ aspettativa di un reddito e destinato ad essere scambiato in un “mercato”. E’ sembrato a chi scrive, più proficuo condurre l’analisi conoscitiva partendo dallo studio degli elementi ora detti, ricomponendo poi la materia nel mercato (dopo aver indagato sul concetto di quest’ultimo) e nelle sue strutture (esaminate in estrema sintesi e nei limiti della rilevanza ai fini dello studio). Dato l’assunto elementare di partenza, lo strumento finanziario è la sintesi dell’evoluzione finanziaria che il mercato giorno dopo giorno esprime, di tal che attraverso questo è possibile l’esame e la piena comprensione del fenomeno.Il lettore troverà frequenti rinvii interni poiché lo stesso elemento di studio è trattato (forse “calato”) in diversi contesti: ad esempio di redditività e rischio se ne parla al cap. III e al cap. VI, il tema dell’investimento finanziario è affrontato nei capp. II, III, IV e così via. [...]
2005
9788814122972
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11575/10731
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