Si esamina la distinzione tra vizi formali e vizi sostanziali per la tutela giurisdizionale degli interessi legittimi oppositivi e pretensivi. In particolare, viene evidenziata la rilevanza della violazione delle regole formali per la soddisfazione degli interessi legittimi oppositivi anche quando dovevano essere sacrificati sotto il profilo sostanziale. Sennonché, l’art 21 octies, l. n. 241/1990, in presenza di attività vincolata, ha considerato irrilevanti i vizi formali e procedimentali ai fini dell’annullabilità dei provvedimenti amministrativi. In tali ipotesi, il divieto di annullamento ha determinato una evidente limitazione dell’effetto della cosiddetta ultronea protezione dell’interesse legittimo oppositivo. La norma, inoltre, ha rappresentato, sul piano del diritto positivo, l’affermazione della concezione formalistica del rapporto tra difformità e illegittimità, dato che il mancato annullamento si fonda sulla natura vincolata del provvedimento e non sul rispetto di valori e principi che le regole formali e procedimentali inosservate potrebbero soddisfare.

L'ultronea protezione dell'interesse legittimo oppositivo e l'affermazione della concezione giusformalistica del rapporto tra difformità e invalidità in presenza di attività vincolata, dopo l'art. 21 octies, l. n. 241/1990.

A. Fabri
2019-01-01

Abstract

Si esamina la distinzione tra vizi formali e vizi sostanziali per la tutela giurisdizionale degli interessi legittimi oppositivi e pretensivi. In particolare, viene evidenziata la rilevanza della violazione delle regole formali per la soddisfazione degli interessi legittimi oppositivi anche quando dovevano essere sacrificati sotto il profilo sostanziale. Sennonché, l’art 21 octies, l. n. 241/1990, in presenza di attività vincolata, ha considerato irrilevanti i vizi formali e procedimentali ai fini dell’annullabilità dei provvedimenti amministrativi. In tali ipotesi, il divieto di annullamento ha determinato una evidente limitazione dell’effetto della cosiddetta ultronea protezione dell’interesse legittimo oppositivo. La norma, inoltre, ha rappresentato, sul piano del diritto positivo, l’affermazione della concezione formalistica del rapporto tra difformità e illegittimità, dato che il mancato annullamento si fonda sulla natura vincolata del provvedimento e non sul rispetto di valori e principi che le regole formali e procedimentali inosservate potrebbero soddisfare.
2019
978-88-495-3860-1
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