Eventi recenti hanno portato all’attenzione degli Italiani la questione della frode sportiva, specialmente quella che si concretizza nel tentativo di alterare i risultati delle partite di calcio, influenzando nello stesso tempo sulla complessa architettura delle scommesse legate a tali partite.svanita (almeno per quanto riguarda il calcio).Ora, accantonando la questione etica ( che non è considerata irrilevante, ma, forse, non prioritaria in una considerazione giuridica); ancora, atteso che le responsabilità debbono essere stabilite nelle sedi giudiziarie appropriate (siano esse di natura sportiva o di natura statale); questi eventi, comunque, richiamano la necessità di una considerazione della frode sportiva secondo una prospettiva giusteoretica: una considerazione che rivela aspetti sorprendenti o, al più, inattesi, soprattutto se la fattispecie è considerata all’interno dell’ordinamento sportivo in senso proprio.La considerazione della fattispecie, dopo l’individuazione dei suoi elementi distintivi, procederà alla disamina dei beni lesi. È una disamina che, analizzando le regolamentazioni approntate dalle varie federazioni, rivela delle discrepanze significative fra quanto statuito in linea di principio e quanto effettivamente normato: emergono così vuoti di giustiziabilità che, almeno in Italia, non trovano un adeguato compenso neppure nella disciplina della fattispecie da parte dello Stato.Non solo, emerge la mancanza di una disciplina unitaria che lascia spazi di discrezionalità incredibilmente ampi al giudicante. Si tratta di una discrezionalità la quale in quasi tutti i procedimenti giudiziari ha determinato delle sentenze di condanna veramente dure, anche se spesso molto differenti l’una dall’altra, in maniera sufficiente da instillare il dubbio di trattamenti preferenziali in favore dell’uno o dell’altro “imputato”. La durezza generalizzata delle condanne, tuttavia, lascia ancora irrisolta la questione inerente alla considerazione della frode sportiva da parte dell’ordinamento giuridico sportivo, tant’è che non appare del tutto peregrino l’interrogativo se da parte degli organi competenti ci sia la volontà di contrastare realmente tale fenomeno.
La frode nell'ordinamento sportivo: fra discrezionalità e vuoti di giustiziabilità
DI GIANDOMENICO, Anna
2012-01-01
Abstract
Eventi recenti hanno portato all’attenzione degli Italiani la questione della frode sportiva, specialmente quella che si concretizza nel tentativo di alterare i risultati delle partite di calcio, influenzando nello stesso tempo sulla complessa architettura delle scommesse legate a tali partite.svanita (almeno per quanto riguarda il calcio).Ora, accantonando la questione etica ( che non è considerata irrilevante, ma, forse, non prioritaria in una considerazione giuridica); ancora, atteso che le responsabilità debbono essere stabilite nelle sedi giudiziarie appropriate (siano esse di natura sportiva o di natura statale); questi eventi, comunque, richiamano la necessità di una considerazione della frode sportiva secondo una prospettiva giusteoretica: una considerazione che rivela aspetti sorprendenti o, al più, inattesi, soprattutto se la fattispecie è considerata all’interno dell’ordinamento sportivo in senso proprio.La considerazione della fattispecie, dopo l’individuazione dei suoi elementi distintivi, procederà alla disamina dei beni lesi. È una disamina che, analizzando le regolamentazioni approntate dalle varie federazioni, rivela delle discrepanze significative fra quanto statuito in linea di principio e quanto effettivamente normato: emergono così vuoti di giustiziabilità che, almeno in Italia, non trovano un adeguato compenso neppure nella disciplina della fattispecie da parte dello Stato.Non solo, emerge la mancanza di una disciplina unitaria che lascia spazi di discrezionalità incredibilmente ampi al giudicante. Si tratta di una discrezionalità la quale in quasi tutti i procedimenti giudiziari ha determinato delle sentenze di condanna veramente dure, anche se spesso molto differenti l’una dall’altra, in maniera sufficiente da instillare il dubbio di trattamenti preferenziali in favore dell’uno o dell’altro “imputato”. La durezza generalizzata delle condanne, tuttavia, lascia ancora irrisolta la questione inerente alla considerazione della frode sportiva da parte dell’ordinamento giuridico sportivo, tant’è che non appare del tutto peregrino l’interrogativo se da parte degli organi competenti ci sia la volontà di contrastare realmente tale fenomeno.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.