Si esamina la perdurante “attualità” della giurisdizione esclusiva, dopo l’introduzione del Codice del processo amministrativo, in considerazione dell’ampliamento degli strumenti di tutela ammessi nella giurisdizione generale di legittimità, al punto che possa restare in quest’ultima assorbita e risultare, così, superata. L’indagine, dunque, mira a verificare la presenza di aspetti differenziali tra le due forme di giurisdizione, in ordine al modello processuale operante in presenza di diritti soggettivi, che confermino e giustifichino il mantenimento di quella esclusiva nel sistema di giustizia amministrativa. E’ emerso, sia sulla base delle disposizioni codicistiche, pur esigue e frammentarie, sia per opera della giurisprudenza, che nella giurisdizione esclusiva sussistono poteri cognitori, istruttori, decisori, cautelari ed anche sommari, nonché regole processuali distintivi e caratterizzanti. In questa sede giurisdizionale, infatti, la cognizione del giudice amministrativo si estende ai diritti soggettivi, è ammessa la prova testimoniale, anche in forma orale, l’adozione di sentenza costitutiva che determini essa stessa la produzione di un atto o di un effetto giuridico ex art. 2932 c.c., quindi, dei provvedimenti ad essa strumentali, in sede cautelare, l’applicabilità dell’arbitrato e del procedimento per ingiunzione per i diritti soggettivi a contenuto patrimoniale. Si applica, poi, il termine di prescrizione per la proposizione dell’azione giurisdizionale ed opera il principio dell’autonomia dell’azione di condanna. Si configura, dunque, una disciplina della giurisdizione esclusiva peculiare e propria che ne fonda la presenza nell’ordinamento come giurisdizione speciale, accanto a quella generale di legittimità.

A. Fabri, La giurisdizione esclusiva dopo il Codice del processo amministrativo

FABRI, Alessandra
2016-01-01

Abstract

Si esamina la perdurante “attualità” della giurisdizione esclusiva, dopo l’introduzione del Codice del processo amministrativo, in considerazione dell’ampliamento degli strumenti di tutela ammessi nella giurisdizione generale di legittimità, al punto che possa restare in quest’ultima assorbita e risultare, così, superata. L’indagine, dunque, mira a verificare la presenza di aspetti differenziali tra le due forme di giurisdizione, in ordine al modello processuale operante in presenza di diritti soggettivi, che confermino e giustifichino il mantenimento di quella esclusiva nel sistema di giustizia amministrativa. E’ emerso, sia sulla base delle disposizioni codicistiche, pur esigue e frammentarie, sia per opera della giurisprudenza, che nella giurisdizione esclusiva sussistono poteri cognitori, istruttori, decisori, cautelari ed anche sommari, nonché regole processuali distintivi e caratterizzanti. In questa sede giurisdizionale, infatti, la cognizione del giudice amministrativo si estende ai diritti soggettivi, è ammessa la prova testimoniale, anche in forma orale, l’adozione di sentenza costitutiva che determini essa stessa la produzione di un atto o di un effetto giuridico ex art. 2932 c.c., quindi, dei provvedimenti ad essa strumentali, in sede cautelare, l’applicabilità dell’arbitrato e del procedimento per ingiunzione per i diritti soggettivi a contenuto patrimoniale. Si applica, poi, il termine di prescrizione per la proposizione dell’azione giurisdizionale ed opera il principio dell’autonomia dell’azione di condanna. Si configura, dunque, una disciplina della giurisdizione esclusiva peculiare e propria che ne fonda la presenza nell’ordinamento come giurisdizione speciale, accanto a quella generale di legittimità.
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