Una teologia senza Dio è priva di senso e di utilità. È questa la conclusione cui si perviene meditando sul saggio postumo di H. Kelsen. Le religioni secolari non possono essere utilizzate come strumenti ideali per introdurre nella prassi giuridica esigenze politiche mascherate con l’idea di una verità superiore. I sostenitori delle religioni secolari sottomettono di nuovo la politica alla religione, sostituendo il principio di legittimità con quello di autorità. Si conferma pertanto la validità sia del criterio storico sia del metodo istituzionalistico per identificare una confessione religiosa, con un punto di contatto tra le proposte culturali di H. Kelsen e Santi Romano. Il comportamento del governo per l’accesso alle Intese non è una condotta giustiziabile, onde i rappresentanti delle religioni secolari non possono investire il potere giurisdizionale per censurare il diniego per un tavolo di trattative. Per una completa interpretazione dell’art.8 della Costituzione occorre operare il distinguo tra confessione (funzione giu- ridica) e religione (essenza filosofica).

Ritorno a Berkeley. Per un approccio kelseniano al concetto di confessione religiosa

BARBIERI, Luigi
2016-01-01

Abstract

Una teologia senza Dio è priva di senso e di utilità. È questa la conclusione cui si perviene meditando sul saggio postumo di H. Kelsen. Le religioni secolari non possono essere utilizzate come strumenti ideali per introdurre nella prassi giuridica esigenze politiche mascherate con l’idea di una verità superiore. I sostenitori delle religioni secolari sottomettono di nuovo la politica alla religione, sostituendo il principio di legittimità con quello di autorità. Si conferma pertanto la validità sia del criterio storico sia del metodo istituzionalistico per identificare una confessione religiosa, con un punto di contatto tra le proposte culturali di H. Kelsen e Santi Romano. Il comportamento del governo per l’accesso alle Intese non è una condotta giustiziabile, onde i rappresentanti delle religioni secolari non possono investire il potere giurisdizionale per censurare il diniego per un tavolo di trattative. Per una completa interpretazione dell’art.8 della Costituzione occorre operare il distinguo tra confessione (funzione giu- ridica) e religione (essenza filosofica).
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11575/93897
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