La visione costituzionalistica della giusta imposizione va oltre l'acquisizione della Carta dei principi dello Stato di diritto che regolano il prelievo tributario, coma la riserva di legge, il canone della capacità contributiva e la progressività del sistema tributario. Il tema concerne direttamente il modo di essere concreto dello Stato. Di qui la possibilità di distinguere, secondo la legge tributaria, tra uno Stato capace di compiere politiche redistributive e uno Stato che pratica l'"assolutismo" fiscale. In questo modo vengono in discussione, da un lato, il sistema costituzionale dei diritti e, dall'altro, il funzionamento della pubblica amministrazione, il cui epicentro è dato dalla legge di bilancio. Legge tributaria e legge di bilancio sono perciò strettamente correlate e la loro combinazione comporta anche la considerazione di un terzo elemento che costituisce la risultante: il debito pubblico. Questo triangolo "tributi-bilancio-debito" risente, altresì, del cambiamento di sistema in cui opera lo Stato, per via dei processi di integrazione europea e di internazionalizzazione dell'economia, che mette in discussione il ruolo di servizio dello Stato e lo spinge verso forme di assolutismo fiscale. Il debito pubblico e la richiesta europea di controllo della spesa pubblica, perciò, richiedono forme di valutazione della spesa pubblica diverse da quelle praticate in passato. In questa prospettiva, il prelievo tributario non può avere i caratteri di una pretesa assoluta e non controllata e diventa possibile anche individuare un limite massimo oltre il quale si può dare una tutela costituzionale al contribuente avverso la ingiusta imposizione.
Il diritto alla “giusta imposizione”. La prospettiva del “costituzionalista”
MANGIAMELI, Stelio
2016-01-01
Abstract
La visione costituzionalistica della giusta imposizione va oltre l'acquisizione della Carta dei principi dello Stato di diritto che regolano il prelievo tributario, coma la riserva di legge, il canone della capacità contributiva e la progressività del sistema tributario. Il tema concerne direttamente il modo di essere concreto dello Stato. Di qui la possibilità di distinguere, secondo la legge tributaria, tra uno Stato capace di compiere politiche redistributive e uno Stato che pratica l'"assolutismo" fiscale. In questo modo vengono in discussione, da un lato, il sistema costituzionale dei diritti e, dall'altro, il funzionamento della pubblica amministrazione, il cui epicentro è dato dalla legge di bilancio. Legge tributaria e legge di bilancio sono perciò strettamente correlate e la loro combinazione comporta anche la considerazione di un terzo elemento che costituisce la risultante: il debito pubblico. Questo triangolo "tributi-bilancio-debito" risente, altresì, del cambiamento di sistema in cui opera lo Stato, per via dei processi di integrazione europea e di internazionalizzazione dell'economia, che mette in discussione il ruolo di servizio dello Stato e lo spinge verso forme di assolutismo fiscale. Il debito pubblico e la richiesta europea di controllo della spesa pubblica, perciò, richiedono forme di valutazione della spesa pubblica diverse da quelle praticate in passato. In questa prospettiva, il prelievo tributario non può avere i caratteri di una pretesa assoluta e non controllata e diventa possibile anche individuare un limite massimo oltre il quale si può dare una tutela costituzionale al contribuente avverso la ingiusta imposizione.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.