Le tematiche sottese ai contratti del settore dei beni culturali, oggetto di analisi ribardano ladisciplina comune applicabile ai contratti pubblici relativi a beni culturali<, l’ambito di applicazione, cenni sulle procedure di affidamento e l’obbligo di scorporo delle prestazioni; la qualificazione delle imprese e avvalimento; le fasi di progettazione e le varianti in corso d’opera; infine i contratti di sponsorizzazione e le procedure per la selezione di sponsor ( vedasi al leading case del Colosseo e la norativa specie per Pompei). Invero il Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163) ha deciso – in modo opportuno – di fornire una disciplina particolare e di carattere speciale per quanto riguarda i contratti relativi ai beni culturali, per la cui individuazione è necessario operare un rinvio all’art. 10 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. L’attuale quadro normativo inserisce, dunque, alcune disposizioni derogatorie, necessarie per la particolarità e, in molti casi, delicatezza ed unicità dell’oggetto delle prestazioni previste nei relativi contratti. Il quadro è chiuso da un sistema di rinvii dinamico, in parte a disposizioni interne allo stesso Codice (“in quanto non derogate e ove compatibili, in parte esterne al corpus codicistico, ossia al Regolamento di attuazione del Codice (principalmente agli articoli da 239 a 251 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207) ed in altra parte a tre Decreti del Ministro per i beni e le attività culturali (previsti rispettivamente dall’art. 201, comma 3, che permette di definire ulteriori specifici requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori; dall’art. 204, comma 3, che riguarda la possibilità di individuare le metodologie di valutazione delle offerte e di attribuzione dei punteggi nelle ipotesi di affidamento di lavori su beni mobili o superfici decorate di beni architettonici, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; e dal successivo comma 4 dello stesso art. 204, consente di individuare particolari tipologie di contratti da poter affidare in economia, ulteriori rispetto a quelli ordinariamente consentiti dall’art. 125 del Codice); più di recente, è stato pubblicato il d.m. 19 dicembre 2012 recante norme tecniche e linee guida per la disciplina delle sponsorizzazioni e fattispecie analoghe o collegate. In estrema sintesi, le disposizioni del predetto Capo II del Codice (insieme alle relative disposizioni transitorie dell’art. 253 ed a quelle del d.P.R. n. 207/2010) riproducono quelle dell’ormai abrogato d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 30, con poche modifiche , avendo prevalso l’esigenza di unificazione e codificazione normativa, nell’effettivo rispetto della autonomia di questo sottosettore, esplicitata dall’apposita previsione del Capo Il del Titolo IV del Codice. Volendo trarre una prima conclusione, si tratta di istituti e norme ancora in fase di sperimentazione e di sedimentazione con scarsa esperienza applicativa e dati empirici ancora in fieri anche se di recente ha avuto modo di intervenire sulla specifica materia l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza del 6 agosto 2013, n. 19, chiarendo, nell’ambito delle concessioni miste, i contenuti e limiti degli atti di gara generali nel disciplinare le regole e le garanzie di partecipazione e il rapporto tra lavori di scavo e servizi attinenti la regolamentazione dell’uso e dell’accesso dell’utenza.

Capitolo 63: I CONTRATTI NEL SETTORE DEI BENI CULTURALI

DE CAROLIS, Diego
2014-01-01

Abstract

Le tematiche sottese ai contratti del settore dei beni culturali, oggetto di analisi ribardano ladisciplina comune applicabile ai contratti pubblici relativi a beni culturali<, l’ambito di applicazione, cenni sulle procedure di affidamento e l’obbligo di scorporo delle prestazioni; la qualificazione delle imprese e avvalimento; le fasi di progettazione e le varianti in corso d’opera; infine i contratti di sponsorizzazione e le procedure per la selezione di sponsor ( vedasi al leading case del Colosseo e la norativa specie per Pompei). Invero il Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163) ha deciso – in modo opportuno – di fornire una disciplina particolare e di carattere speciale per quanto riguarda i contratti relativi ai beni culturali, per la cui individuazione è necessario operare un rinvio all’art. 10 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. L’attuale quadro normativo inserisce, dunque, alcune disposizioni derogatorie, necessarie per la particolarità e, in molti casi, delicatezza ed unicità dell’oggetto delle prestazioni previste nei relativi contratti. Il quadro è chiuso da un sistema di rinvii dinamico, in parte a disposizioni interne allo stesso Codice (“in quanto non derogate e ove compatibili, in parte esterne al corpus codicistico, ossia al Regolamento di attuazione del Codice (principalmente agli articoli da 239 a 251 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207) ed in altra parte a tre Decreti del Ministro per i beni e le attività culturali (previsti rispettivamente dall’art. 201, comma 3, che permette di definire ulteriori specifici requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori; dall’art. 204, comma 3, che riguarda la possibilità di individuare le metodologie di valutazione delle offerte e di attribuzione dei punteggi nelle ipotesi di affidamento di lavori su beni mobili o superfici decorate di beni architettonici, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; e dal successivo comma 4 dello stesso art. 204, consente di individuare particolari tipologie di contratti da poter affidare in economia, ulteriori rispetto a quelli ordinariamente consentiti dall’art. 125 del Codice); più di recente, è stato pubblicato il d.m. 19 dicembre 2012 recante norme tecniche e linee guida per la disciplina delle sponsorizzazioni e fattispecie analoghe o collegate. In estrema sintesi, le disposizioni del predetto Capo II del Codice (insieme alle relative disposizioni transitorie dell’art. 253 ed a quelle del d.P.R. n. 207/2010) riproducono quelle dell’ormai abrogato d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 30, con poche modifiche , avendo prevalso l’esigenza di unificazione e codificazione normativa, nell’effettivo rispetto della autonomia di questo sottosettore, esplicitata dall’apposita previsione del Capo Il del Titolo IV del Codice. Volendo trarre una prima conclusione, si tratta di istituti e norme ancora in fase di sperimentazione e di sedimentazione con scarsa esperienza applicativa e dati empirici ancora in fieri anche se di recente ha avuto modo di intervenire sulla specifica materia l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza del 6 agosto 2013, n. 19, chiarendo, nell’ambito delle concessioni miste, i contenuti e limiti degli atti di gara generali nel disciplinare le regole e le garanzie di partecipazione e il rapporto tra lavori di scavo e servizi attinenti la regolamentazione dell’uso e dell’accesso dell’utenza.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11575/90676
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