In Europa, l’affermazione del cd economic approach alla interpretazione ed applicazione del diritto antitrust cominciò, come noto, con la distinzione fra accordi orizzontali e verticali, per proseguire con il nuovo regolamento concentrazioni che codificò il criterio dell’efficienza pro-consumatori quale fattore ‘bilanciante’ (countervailing factor) atto a giustificare la concentrazione del potere di mercato in capo a poche imprese. Recentemente, poi, sulla scia della c.d. modernizzazione, quell’indirizzo si è ulteriormente riflesso in recenti (2008) Linee Guida della Commissione espressive di un sostanziale favor per le concentrazioni non-orizzontali. Questa prospettiva metodica, dalle chiara ascendenza dalla Scuola di Chicago (ma il primo debito culturale è con Richard Posner ), ha affermato il primato della rule of reason attraverso un più penetrante ruolo dell’analisi economica nella interpretazione e nell’applicazione del diritto antitrust: pegno per valutazioni insieme più realistiche e più approfonditamente motivate. Tuttavia, gli ulteriori sviluppi che taluni ambienti professionali ed accademici propongono, prospettando come criterio di qualificazione principe l’efficienza specificamente pro-consumer della pratica o dell’operazione (qui in sostanziale linea con l’indirizzo scientifico post-Chicago: Salop et al.), hanno suscitato diffuse perplessità, echeggiate anche nel recentissimo dibattito riguardante la fattispecie dell’abuso di posizione dominante, in particolare dei comportamenti escludenti, e la suggerita rivisitazione della detta dottrina in chiave ’più economica’.

L’assalto fallito? Riflessioni sulla proposta rivisitazione della disciplina dell’abuso di posizione dominante in chiave “più economica” e sulla Comunicazione della Commissione riguardante l’applicazione dell’art. 102 del Trattato CE alle pratiche escludenti

AREZZO, Emanuela;
2010-01-01

Abstract

In Europa, l’affermazione del cd economic approach alla interpretazione ed applicazione del diritto antitrust cominciò, come noto, con la distinzione fra accordi orizzontali e verticali, per proseguire con il nuovo regolamento concentrazioni che codificò il criterio dell’efficienza pro-consumatori quale fattore ‘bilanciante’ (countervailing factor) atto a giustificare la concentrazione del potere di mercato in capo a poche imprese. Recentemente, poi, sulla scia della c.d. modernizzazione, quell’indirizzo si è ulteriormente riflesso in recenti (2008) Linee Guida della Commissione espressive di un sostanziale favor per le concentrazioni non-orizzontali. Questa prospettiva metodica, dalle chiara ascendenza dalla Scuola di Chicago (ma il primo debito culturale è con Richard Posner ), ha affermato il primato della rule of reason attraverso un più penetrante ruolo dell’analisi economica nella interpretazione e nell’applicazione del diritto antitrust: pegno per valutazioni insieme più realistiche e più approfonditamente motivate. Tuttavia, gli ulteriori sviluppi che taluni ambienti professionali ed accademici propongono, prospettando come criterio di qualificazione principe l’efficienza specificamente pro-consumer della pratica o dell’operazione (qui in sostanziale linea con l’indirizzo scientifico post-Chicago: Salop et al.), hanno suscitato diffuse perplessità, echeggiate anche nel recentissimo dibattito riguardante la fattispecie dell’abuso di posizione dominante, in particolare dei comportamenti escludenti, e la suggerita rivisitazione della detta dottrina in chiave ’più economica’.
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