Il contributo rappresenta un commento all'art. 9 della legge 30 giugno 2009, di ratifica del Trattato di Prum, con cui é stata istituita in Italia una Banca Dati del DNA.In particolare, l'articolo 9 oggetto di commento disciplina il prelievo di materiale biologico ai fini del successivo invio al Laboratorio centrale per la tipizzazione e la trasmissione allo schedario nazionale del DNA.Dopo aver evidenziato i profili tecnici ed operativi, il contributo si sofferma ad analizzare le ricadute di tale attivitá sulle garenzie dell'individuo, nonché sui profili di legittmitá costituzionale. Per quanto concerne il primo aspetto, in assenza di precise indicazioni normative, vengono puntualizzati i concetti di pudore, riservatezza e dignitá, anche alla luce della giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell' uomo. Per quanto concerne, invece, il secondo profilo, il commento evidenzia l'incompatibilitá della "nuova" forma di prelievo biologico con importanti garanzie costituzionali. In particolare, viene evidenziato un presunto contrasto con l'art. 13,co. 2 Cost., secondo la lettura che di tale disposizione é stata offerta dalla sentenza della Corte costituzionale n. 238 del 1996.A prescindere dal rilievo che il riferimento generico al "prelievo di mucosa del cavo orale" non sembra soddisfare l'esigenza di tipizzazione dei "casi e modi" cui allude l'art. 13, co. 2 Cost., la mancata prevsione di un intervento dell'autoritá giudiziaria nella procedura di prelievo anche in forma coattiva, appare in contrasto con la riserva di giuridizione imposta dalla medesima disposizione costituzionale.Le censure evidenziate vengono ulteriormente avallate alla luce di un confronto con altre disposizioni contenute nella stessa l. 85 del 2009,che, nel disciplinare la medesima attivitá di prelievo di saliva, impongono l'intevento del giudice.[...]

IL PRELIEVO DEI CAMPIONI BIOLOGICI

DEL COCO, ROSITA
2010-01-01

Abstract

Il contributo rappresenta un commento all'art. 9 della legge 30 giugno 2009, di ratifica del Trattato di Prum, con cui é stata istituita in Italia una Banca Dati del DNA.In particolare, l'articolo 9 oggetto di commento disciplina il prelievo di materiale biologico ai fini del successivo invio al Laboratorio centrale per la tipizzazione e la trasmissione allo schedario nazionale del DNA.Dopo aver evidenziato i profili tecnici ed operativi, il contributo si sofferma ad analizzare le ricadute di tale attivitá sulle garenzie dell'individuo, nonché sui profili di legittmitá costituzionale. Per quanto concerne il primo aspetto, in assenza di precise indicazioni normative, vengono puntualizzati i concetti di pudore, riservatezza e dignitá, anche alla luce della giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell' uomo. Per quanto concerne, invece, il secondo profilo, il commento evidenzia l'incompatibilitá della "nuova" forma di prelievo biologico con importanti garanzie costituzionali. In particolare, viene evidenziato un presunto contrasto con l'art. 13,co. 2 Cost., secondo la lettura che di tale disposizione é stata offerta dalla sentenza della Corte costituzionale n. 238 del 1996.A prescindere dal rilievo che il riferimento generico al "prelievo di mucosa del cavo orale" non sembra soddisfare l'esigenza di tipizzazione dei "casi e modi" cui allude l'art. 13, co. 2 Cost., la mancata prevsione di un intervento dell'autoritá giudiziaria nella procedura di prelievo anche in forma coattiva, appare in contrasto con la riserva di giuridizione imposta dalla medesima disposizione costituzionale.Le censure evidenziate vengono ulteriormente avallate alla luce di un confronto con altre disposizioni contenute nella stessa l. 85 del 2009,che, nel disciplinare la medesima attivitá di prelievo di saliva, impongono l'intevento del giudice.[...]
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