Il procedimento di elezione del Presidente della Repubblica è disciplinato dall’art. 32 della Costituzione greca del 1975 secondo cui il Presidente è eletto a maggioranza dei due terzi dei membri del Parlamento nei primi due scrutini, e dei tre quinti nel terzo scrutinio; in caso di esito negativo, dopo il terzo scrutinio il Parlamento è automaticamente sciolto e il Presidente sarà eletto dal nuovo Parlamento con un procedimento a maggioranze “decrescenti”: ancora a maggioranza dei tre quinti al quarto scrutinio, a maggioranza assoluta al quinto e con un ultimo e decisivo ballottaggio al sesto scrutinio. Il ricorso ad elezioni anticipate a causa della mancata elezione del Presidente della Repubblica appare uno strumento eccessivamente drastico oltreché inefficace, in particolare nella versione prevista dalla Costituzione greca. La Costituzione greca, infatti, consente a una minoranza di blocco dei due quinti dei parlamentari di causare deliberatamente lo scioglimento del Parlamento nell’evidente intento di rovesciare la maggioranza di governo attraverso il voto anticipato. In questo modo l’elezione del Presidente della Repubblica si trasforma, facilmente, in motivo di scontro politico con la sovrapposizione delle dinamiche maggioranza/opposizione tipiche del rapporto fiduciario al rapporto istituzionale che si vorrebbe creare fra Presidente e Parlamento; mentre è proprio la stessa Costituzione ad auspicare un ampliamento del consenso politico che è alla base della sua elezione. A ciò si aggiunga che la Costituzione greca è l’unica, fra quelle che prevedono l’elezione indiretta del Presidente, a prescrivere il ricorso al voto per appello nominale, così rafforzando, almeno potenzialmente, il legame fra il Presidente della Repubblica e la maggioranza parlamentare che lo elegge. Il procedimento sembra quindi contenere alcuni elementi dissonanti, anche alla luce dell’ulteriore abbassamento del quorum necessario per l’elezione dopo lo scioglimento: al sesto scrutinio è sufficiente la maggioranza relativa.

Come non eleggere un Presidente: il caso della Costituzione greca

GRATTERI, Andrea
2015-01-01

Abstract

Il procedimento di elezione del Presidente della Repubblica è disciplinato dall’art. 32 della Costituzione greca del 1975 secondo cui il Presidente è eletto a maggioranza dei due terzi dei membri del Parlamento nei primi due scrutini, e dei tre quinti nel terzo scrutinio; in caso di esito negativo, dopo il terzo scrutinio il Parlamento è automaticamente sciolto e il Presidente sarà eletto dal nuovo Parlamento con un procedimento a maggioranze “decrescenti”: ancora a maggioranza dei tre quinti al quarto scrutinio, a maggioranza assoluta al quinto e con un ultimo e decisivo ballottaggio al sesto scrutinio. Il ricorso ad elezioni anticipate a causa della mancata elezione del Presidente della Repubblica appare uno strumento eccessivamente drastico oltreché inefficace, in particolare nella versione prevista dalla Costituzione greca. La Costituzione greca, infatti, consente a una minoranza di blocco dei due quinti dei parlamentari di causare deliberatamente lo scioglimento del Parlamento nell’evidente intento di rovesciare la maggioranza di governo attraverso il voto anticipato. In questo modo l’elezione del Presidente della Repubblica si trasforma, facilmente, in motivo di scontro politico con la sovrapposizione delle dinamiche maggioranza/opposizione tipiche del rapporto fiduciario al rapporto istituzionale che si vorrebbe creare fra Presidente e Parlamento; mentre è proprio la stessa Costituzione ad auspicare un ampliamento del consenso politico che è alla base della sua elezione. A ciò si aggiunga che la Costituzione greca è l’unica, fra quelle che prevedono l’elezione indiretta del Presidente, a prescrivere il ricorso al voto per appello nominale, così rafforzando, almeno potenzialmente, il legame fra il Presidente della Repubblica e la maggioranza parlamentare che lo elegge. Il procedimento sembra quindi contenere alcuni elementi dissonanti, anche alla luce dell’ulteriore abbassamento del quorum necessario per l’elezione dopo lo scioglimento: al sesto scrutinio è sufficiente la maggioranza relativa.
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11575/72444
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact