Forti critiche e alcuni fraintendimenti nell’interpretazione dei due passi di Pomponio, D. 13.1.16 e D. 47.2.77(76) pr., hanno reso necessario un intervento che mirasse a individuare l’esatta portata dei due frammenti, data la loro importanza nell’ambito del furtum usus. In particolare, si è cercato di individuare la misura e i limiti della responsabilità del comodatario e del depositario in caso di uso illegittimo della res ricevuta, avendo particolare riguardo all’ipotesi che esso configuri furtum usus, evidenziando i diversi effetti rispetto al furtum rei realizzato dal detentore.

Brevi considerazioni su due passi di Pomponio in tema di 'furtum usus': D. 13.1.16 e D. 47.2.77(76) pr.

PARENTI, Lucio
2014-01-01

Abstract

Forti critiche e alcuni fraintendimenti nell’interpretazione dei due passi di Pomponio, D. 13.1.16 e D. 47.2.77(76) pr., hanno reso necessario un intervento che mirasse a individuare l’esatta portata dei due frammenti, data la loro importanza nell’ambito del furtum usus. In particolare, si è cercato di individuare la misura e i limiti della responsabilità del comodatario e del depositario in caso di uso illegittimo della res ricevuta, avendo particolare riguardo all’ipotesi che esso configuri furtum usus, evidenziando i diversi effetti rispetto al furtum rei realizzato dal detentore.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11575/68040
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