La sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004, nel ridisegnare i confini della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ha riaperto un problema di riparto di giurisdizione sulle controversie relative a concessioni di pubblici servizi concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi. Tali ultime controversie, infatti, sono state espressamente sottratte alla giurisdizione esclusiva, secondo quanto già disponeva il testo originario dell’art. 5 della legge istituiva dei TAR. L’analisi diacronica della giurisprudenza formatasi in argomento rivela innanzitutto che la pronuncia della Corte non ha determinato un mero ritorno alla situazione delineata dal vecchio art. 5, essendo ormai mutato l’assetto complessivo della giurisdizione esclusiva nella materia dei servizi pubblici. In secondo luogo l’attuale formulazione dell’art. 33 del d. lgs. n. 80 del 1998, dovuta al giudice costituzionale, lascia aperti alcuni rilevanti dubbi interpretativi circa il riparto di giurisdizione nelle controversie in esame. Da un lato, infatti, l’applicazione del criterio della causa petendi è di per sé problematica quando sono in gioco pretese di carattere pecuniario. Dall’altro, poi, va chiarito il rapporto tra i diversi criteri – ora categoria di attività amministrativa, ora tipologia di servizio pubblico – utilizzati dal vigente art. 33 nell’individuare le controversie spettanti al giudice esclusivo.

La giurisdizione sulle controversie relative a concessioni di pubblici servizi concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi

D'ANTONIO, SIMONA
2009-01-01

Abstract

La sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004, nel ridisegnare i confini della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ha riaperto un problema di riparto di giurisdizione sulle controversie relative a concessioni di pubblici servizi concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi. Tali ultime controversie, infatti, sono state espressamente sottratte alla giurisdizione esclusiva, secondo quanto già disponeva il testo originario dell’art. 5 della legge istituiva dei TAR. L’analisi diacronica della giurisprudenza formatasi in argomento rivela innanzitutto che la pronuncia della Corte non ha determinato un mero ritorno alla situazione delineata dal vecchio art. 5, essendo ormai mutato l’assetto complessivo della giurisdizione esclusiva nella materia dei servizi pubblici. In secondo luogo l’attuale formulazione dell’art. 33 del d. lgs. n. 80 del 1998, dovuta al giudice costituzionale, lascia aperti alcuni rilevanti dubbi interpretativi circa il riparto di giurisdizione nelle controversie in esame. Da un lato, infatti, l’applicazione del criterio della causa petendi è di per sé problematica quando sono in gioco pretese di carattere pecuniario. Dall’altro, poi, va chiarito il rapporto tra i diversi criteri – ora categoria di attività amministrativa, ora tipologia di servizio pubblico – utilizzati dal vigente art. 33 nell’individuare le controversie spettanti al giudice esclusivo.
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