Si esamina la nuova rilevanza che il legislatore ha conferito alla forma nella disciplina dell’annullabilità del provvedimento vincolato, prevista dall’art. 21 octies, l. n. 241/1990, basata, appunto, sulla inidoneità delle norme formali o procedimentali ad incidere sul provvedimento vincolato a causa della ritenuta stabilità del suo contenuto. Si è inteso, pertanto, approfondire il concetto di norma formale e sostanziale e verificare, altresì, la effettiva assenza di profili valutativi in presenza di potere vincolato. In ordine al primo aspetto, l’indagine ha ripercorso brevemente l’evoluzione dottrinale e giurisprudenziale sulla distinzione tra vizi formali e sostanziali nella teoria della invalidità degli atti giuridici anche al fine di saggiare se il legislatore, nella disciplina del rapporto tra difformità del provvedimento vincolato e annullabilità, abbia realmente superato la visione formalistica del diritto, privilegiando quella assiologica. L’analisi dell’attività vincolata, invece, viene effettuata nell’ottica di individuare dei parametri che ne possano delimitare i contorni e a cui il giudice amministrativo possa fare riferimento prima di rinunciare all’esercizio del potere di annullamento, con gravi conseguenze sul piano della tutela sostanziale. In particolare, si evidenzia come il potere vincolato debba essere considerato in relazione ai presupposti ed elementi di fatto previsti dalla norma e che possono richiedere un accertamento ponderato, non oggettivo, ma rimesso all’interprete, per cui, in questi casi, non può scattare il divieto di annullamento ai sensi dell’art. 21 octies, l. n. 241/1990.

I vizi formali e procedimentali nell'attività amministrativa vincolata

FABRI, Alessandra
2014-01-01

Abstract

Si esamina la nuova rilevanza che il legislatore ha conferito alla forma nella disciplina dell’annullabilità del provvedimento vincolato, prevista dall’art. 21 octies, l. n. 241/1990, basata, appunto, sulla inidoneità delle norme formali o procedimentali ad incidere sul provvedimento vincolato a causa della ritenuta stabilità del suo contenuto. Si è inteso, pertanto, approfondire il concetto di norma formale e sostanziale e verificare, altresì, la effettiva assenza di profili valutativi in presenza di potere vincolato. In ordine al primo aspetto, l’indagine ha ripercorso brevemente l’evoluzione dottrinale e giurisprudenziale sulla distinzione tra vizi formali e sostanziali nella teoria della invalidità degli atti giuridici anche al fine di saggiare se il legislatore, nella disciplina del rapporto tra difformità del provvedimento vincolato e annullabilità, abbia realmente superato la visione formalistica del diritto, privilegiando quella assiologica. L’analisi dell’attività vincolata, invece, viene effettuata nell’ottica di individuare dei parametri che ne possano delimitare i contorni e a cui il giudice amministrativo possa fare riferimento prima di rinunciare all’esercizio del potere di annullamento, con gravi conseguenze sul piano della tutela sostanziale. In particolare, si evidenzia come il potere vincolato debba essere considerato in relazione ai presupposti ed elementi di fatto previsti dalla norma e che possono richiedere un accertamento ponderato, non oggettivo, ma rimesso all’interprete, per cui, in questi casi, non può scattare il divieto di annullamento ai sensi dell’art. 21 octies, l. n. 241/1990.
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