L’art. 1891 cod. civ. prevede la polizza per conto altrui o per conto di chi spetta, configurandola quale contratto in favore di terzo, nella fattispecie costituito dal soggetto proprietario della merce assicurata, unico legittimato a chiedere il pagamento dell’indennizzo all’assicuratore. Il soggetto assicurato, al quale spettano i diritti derivanti dal contratto, è dunque il proprietario della merce e non il vettore, mero contraente della polizza. In una vendita di cose mobili da trasportare da un luogo ad un altro, ai sensi dell’art. 1510, secondo comma, cod. civ., la proprietà si trasferisce al compratore al momento della consegna delle cose vendute al vettore o allo spedizioniere. A partire da tale momento, pertanto, i diritti nascenti dal contratto di assicurazione non possono essere esercitati, nei confronti degli assicuratori, dal venditore, ma solo dall’acquirente. Poiché è fatto notorio che tra i metalli maggiormente oggetto di furto rientra il rame, il soggetto che svolge professionalmente l’attività di trasportatore deve adottare tutte le forme di cautela idonee a prevenire furti o rapine durante il trasporto di tale materiale, dovendosi ritenere prevedibile il prodursi di un simile evento.

Tribunale di Bergamo 24 luglio 2018

Massimiliano Musi
2019-01-01

Abstract

L’art. 1891 cod. civ. prevede la polizza per conto altrui o per conto di chi spetta, configurandola quale contratto in favore di terzo, nella fattispecie costituito dal soggetto proprietario della merce assicurata, unico legittimato a chiedere il pagamento dell’indennizzo all’assicuratore. Il soggetto assicurato, al quale spettano i diritti derivanti dal contratto, è dunque il proprietario della merce e non il vettore, mero contraente della polizza. In una vendita di cose mobili da trasportare da un luogo ad un altro, ai sensi dell’art. 1510, secondo comma, cod. civ., la proprietà si trasferisce al compratore al momento della consegna delle cose vendute al vettore o allo spedizioniere. A partire da tale momento, pertanto, i diritti nascenti dal contratto di assicurazione non possono essere esercitati, nei confronti degli assicuratori, dal venditore, ma solo dall’acquirente. Poiché è fatto notorio che tra i metalli maggiormente oggetto di furto rientra il rame, il soggetto che svolge professionalmente l’attività di trasportatore deve adottare tutte le forme di cautela idonee a prevenire furti o rapine durante il trasporto di tale materiale, dovendosi ritenere prevedibile il prodursi di un simile evento.
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