In mancanza di previsioni contrattuali circa il luogo di consegna di beni da inviarsi in Italia da una società spagnola ad una società italiana per la vendita, nel caso di controversia tra le due società, la giurisdizione spetta al giudice italiano, essendo in Italia il luogo nel quale l’acquirente ha conseguito o avrebbe dovuto conseguire, alla destinazione finale dell’operazione di vendita e con la consegna materiale delle merce, il potere di disporre effettivamente di tali beni.

Corte di Cassazione, Sez. Un., 26 febbraio 2016, n. 3802

Massimiliano Musi
2016-01-01

Abstract

In mancanza di previsioni contrattuali circa il luogo di consegna di beni da inviarsi in Italia da una società spagnola ad una società italiana per la vendita, nel caso di controversia tra le due società, la giurisdizione spetta al giudice italiano, essendo in Italia il luogo nel quale l’acquirente ha conseguito o avrebbe dovuto conseguire, alla destinazione finale dell’operazione di vendita e con la consegna materiale delle merce, il potere di disporre effettivamente di tali beni.
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